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Compensazione ammessa con la domanda di rottamazione dei ruoli


/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Lunedì, 29 gennaio 2018
5-6 minuti

Prudenza potrebbe però indurre a evitare la compensazione sino a eventuali chiarimenti delle Entrate

È vietata la compensazione, nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (art. 31 del DL 78/2010).
In caso di inosservanza, si applica la sanzione del 50% “dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”.

Un problema che, in questi tempi, molti professionisti devono risolvere è il seguente: la domanda di rottamazione dei ruoli, il cui termine scade il 15 maggio 2018, fa venire meno il divieto di compensazione?
A nostro avviso, non dovrebbero esserci dubbi sulla risposta affermativa, per varie ragioni, tuttavia, esigenze di prudenza possono indurre ad attendere chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti che, comunque, ben potrebbero non arrivare.

Il motivo per cui è sostenibile la tesi affermativa discende da un’interpretazione sistematica del complesso normativo.
Per prima cosa, ex art. 6 del DL 193 del 2016, la domanda di rottamazione dei ruoli, come principale effetto, ha quello di sospendere le attività esecutive e inibire nuovi fermi e ipoteche.
Non ha, tecnicamente e in base a un’interpretazione estrinseca, o meglio, miope, l’effetto di sospendere la cartella di pagamento alla base della domanda di rottamazione o l’accertamento esecutivo. Quindi, si può affermare che il ruolo continua a essere scaduto e a rappresentare il presupposto applicativo del divieto.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, già nella circolare n. 13 del 2011, aveva, al paragrafo 3, specificato: “la preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione”. Si allude, implicitamente, alla sospensione amministrativa o giudiziale, eventi che sospendono l’effetto del ruolo senza nessun dubbio (pena la loro assoluta inutilità).
L’art. 54 del DL 50/2017 ha poi precisato che, a seguito della sola presentazione della domanda di rottamazione, può essere rilasciato il DURC, non possono essere fermati i rimborsi e possono essere rilasciati i certificati di regolarità fiscale.

Certo, non si allude espressamente al divieto di compensazione, ma in ragione di un’interpretazione sistematica dell’intero corpus normativo la tesi affermativa ha solide fondamenta.
Per di più, i benefici dell’art. 54 del DL 50/2017 vengono meno per qualsiasi inadempienza relativa alle rate da rottamazione dei ruoli.

Se così stanno le cose, la soluzione dovrebbe essere la seguente.
Presentata l’istanza di rottamazione, la compensazione in F24 dovrebbe poter avvenire senza problemi.
Successivamente, si dovranno individuare due scenari.

Dovrebbe valere l’interpretazione sistematica

Ove il debitore paghi, nei termini e per intero, le rate da rottamazione o le intere somme, non dovrebbe emergere nessun problema.
Invece, se ci fosse una qualsiasi inadempienza (anche, per assurdo, il versamento tardivo di una rata per un solo giorno, fatto che fa saltare la rottamazione), riemergerebbe il divieto di compensazione, quindi il contribuente risulterebbe essere in automatico sanzionabile per la compensazione effettuata.
La sanzionabilità ex art. 31 del DL 78/2010 del debitore si verificherebbe anche in caso di diniego di rottamazione (sempre che sia definitivo) o di mancato, insufficiente o tardivo versamento degli importi liquidati dall’ex Equitalia, relativi alle rate scadute a tutto il 2016.

Ci sarebbe una seconda soluzione, che darebbe rilievo al pagamento delle intere somme o della prima rata. Tuttavia, sarebbe contraria al sistema normativo, che attribuisce effetti non a detti pagamenti ma alla domanda di rottamazione.

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