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Comunicazione dati fatture al restyling


/ Emanuele GRECO Sabato, 20 gennaio 2018
6-8 minuti

Slitta almeno a marzo l’invio per il secondo semestre 2017 e viene ridotto il contenuto dei dati da trasmettere

La comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017 sarà posticipata rispetto al termine ordinario del 28 febbraio 2018. Inoltre, il contenuto della comunicazione sarà semplificato nel numero dei dati da trasmettere e potranno essere comunicati i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro in esso annotate. Lo stabilisce il direttore dell’Agenzia delle Entrate con un provvedimento di prossima adozione, anticipato ieri in bozza sul sito dell’Agenzia e accompagnato da un comunicato stampa.

Parole di apprezzamento per il differimento del termine del 28 febbraio sono arrivate, sempre ieri, dal CNDCEC.
“Lo spostamento della scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo sullo spesometro è un fatto molto positivo – ha affermato il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani – il rispetto del termine dei sessanta giorni deciso dall’Agenzia delle Entrate è il frutto della prima applicazione di una norma per la quale il Consiglio nazionale si è a lungo battuto, presso gli appositi tavoli tecnici con MEF e Agenzia, fino alla sua definitiva approvazione. La norma va nella direzione di un’effettiva e piena attuazione dello Statuto del contribuente”.
Dai commercialisti è apprezzato anche il fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia aperto un confronto con le categorie professionali in merito alla bozza del provvedimento che semplifica le modalità di trasmissione dei dati.

In attesa di essere abolita dall’anno d’imposta 2019, dunque, la disciplina della comunicazione dei dati delle fatture va incontro a significative modifiche, in buona parte già previste dal DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) e relative ai termini e al contenuto dei dati da trasmettere.

Considerando anche la novità della legge di bilancio 2018, che differisce il termine del 16 settembre 2018, il calendario della comunicazione dati fatture viene così riscritto:
- per il secondo semestre 2017, il termine per l’invio dei dati è fissato nel sessantesimo giorno successivo alla data di adozione dell’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (anticipato ieri in bozza) il quale posticipa il termine ordinario del 28 febbraio 2018;
- per il primo semestre 2018, il termine è fissato nel 1° ottobre 2018 poiché il 30 settembre 2018 è domenica (art. 1 comma 932 della L. 205/2017), laddove ci si avvalga della facoltà di trasmettere i dati su base semestrale (facoltà attribuita dall’art. 1-ter comma 2 del DL 148/2017);
- per il secondo semestre 2018, il termine resta quello ordinario del 28 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DL 78/2010 (il provvedimento annunciato dall’Agenzia delle Entrate non differisce il termine anche per il secondo semestre 2018).

Per chi trasmette i dati su base trimestrale, le scadenze per l’anno d’imposta 2018 sono quelle del 31 maggio 2018, 1° ottobre 2018, 30 novembre 2018 e del 28 febbraio 2019.
Viene, inoltre, specificato che il nuovo termine per le comunicazioni relative al secondo semestre 2017 sarà riferito anche alle integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017.

L’art. 1-ter comma 1 del DL 148/2017 ha infatti stabilito la non applicazione delle sanzioni, per i dati riferiti al primo semestre 2017, nell’ipotesi in cui la trasmissione corretta dei dati avvenga entro il 28 febbraio 2018. L’invio correttivo dunque potrà avvenire anche oltre il 28 febbraio 2018, nel rispetto del più ampio termine definito dal provvedimento delle Entrate di imminente adozione.

Il fatto che i dati per l’anno d’imposta 2017 saranno acquisiti dalle Entrate successivamente al 28 febbraio 2018 non pone problemi sul piano degli obblighi comunitari, giacché le informazioni riepilogative dei dati IVA nazionali potranno essere trasmesse alla Ue già sulla base delle liquidazioni periodiche, la cui comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA è comunque effettuata entro il 28 febbraio 2018.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recepirà le ulteriori novità del DL 148/2017, riferite al contenuto dei dati delle fatture oggetto di comunicazione periodica.
La trasmissione dei dati viene limitata esclusivamente:
- alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
- alla data ed al numero della fattura;
- alla base imponibile, all’aliquota IVA applicata e all’imposta dovuta;
- alla tipologia dell’operazione ai fini IVA, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Saranno quindi modificate le specifiche tecniche, che saranno allegate al provvedimento definitivo, mutando quanto già previsto nei provv. n. 58793 del 27 marzo 2017 e n. 182070 del 28 ottobre 2016 in merito alle modalità di trasmissione dei dati.

Le medesime scadenze, nonché la facoltà di invio semestrale, riguarderanno anche la comunicazione dei dati delle fatture su base opzionale ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Nel provvedimento di prossima adozione sono, infine, stabilite le modalità di trasmissione dei dati del documento riepilogativo della fatture di importo inferiore a 300 euro, il cui contenuto sarà limitato, per ciascun documento riepilogativo delle fatture emesse o delle fatture ricevute:
- al numero e alla data di registrazione del documento;
- alla partita IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente;
- alla base imponibile, all’aliquota IVA applicata e all’imposta dovuta
- alla tipologia dell’operazione, laddove essa non comporti l’annotazione del’imposta nel documento.

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