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Credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative

I commi da 35-bis a 35-quinquies della Legge di Bilancio 20187 (Credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative) istituiscono e regolamentano il credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative. L'agevolazione opera entro il limite delle risorse stanziate in misura pari a 500.000 euro, per l'anno 2018, e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Nel contempo delineano la disciplina finalizzata al riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo (di cui al comma 35-ter).

Il beneficio ha quali destinatari le imprese o i soggetti, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno ad oggetto sociale lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Si fa quindi rinvio ad un emanando decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo1 che dovrà disciplinare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi nonché per la individuazione di adeguate forme di pubblicità, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le imprese predette possono accedere al credito d'imposta in commento nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis». Si precisa inoltre che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Un emanando decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo19 è chiamato a predisporre la disciplina attuativa, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti, alle tipologie ed ai limiti massimi di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

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