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Dichiarazione di successione: le nuove modalità di trasmissione


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Pubblicato il 23-01-2018 alle 15:56 - Autore: Devis Nucibella - PDF Dichiarazione di successione: le nuove modalità di trasmissione

La nuova dichiarazione di successione dà la possibilità al contribuente di richiedere il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, a seguito del pagamento delle somme dovute.

Come noto, a seguito del decesso di una persona fisica si apre la successione, ossia l’istituto in base al quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità del patrimonio (c.d. “attivo ereditario”) o di singoli diritti patrimoniali del de cuius.

Il subentro si realizza anche nel c.d. “passivo ereditario”, ossia in linea generale per tutti i debiti del de cuius. Il trasferimento può avvenire per successione legittima oppure in base alle disposizioni estamentarie.

A seguito della successione è richiesta:

    la presentazione della dichiarazione di successione (salvo casi di esonero);
    il pagamento dell’eventuale imposta di successione.

Con il Provvedimento 27.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo specifico modello per la dichiarazione di successione/domanda di volture catastali da presentare in via telematica successivamente “aggiornato” con il Provvedimento 15.6.2017.

Successivamente con il Provvedimento 28.12.2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello, utilizzabile a decorrere dal 15.3.2018.

Si rammenta che con il modello in esame è possibile effettuare le volture catastali degli immobili in modo automatico, senza necessità di ulteriori adempimenti e di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Con la nuova versione del modello, dopo aver pagato l’imposta di bollo e i tributi speciali, è possibile richiedere il rilascio di un’attestazione (in formato pdf) di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica.

L’attestazione ha un apposito contrassegno (“glifo”), un codice identificativo e un codice di verifica, grazie ai quali è possibile verificare l’originalità del documento. L’attestazione viene rilasciata in via telematica una sola volta, in formato PDF, successivamente alla verifica dell’avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, nella Sezione “Preleva documenti” dei servizi telematici dell’Agenzia.

In particolare il sistema rilascia una prima ricevuta che attesta l’avvenuto invio del file contenente la dichiarazione di successione mentre la seconda ricevuta, che viene rilasciata dopo lo svolgimento dei controlli formali, attesta l’avvenuta registrazione della dichiarazione di successione. L’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione si intende adempiuto quando il mittente ottiene questa ricevuta. In caso di utilizzo dell’addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l’esito del pagamento Successivamente dopo i controlli dell’ufficio, il servizio telematico fornisce la ricevuta con una copia semplice della dichiarazione di successione, munita degli estremi di registrazione, la quale è resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA (a esclusione dei legatari che possono visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato). Infine con la quinta ricevuta il sistema telematico fornisce la prova contenente l’esito della domanda di volture catastali, sempre che il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica.

Il nuovo modello va presentato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici oppure tramite un intermediario abilitato ovvero tramite il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti residenti all’estero, “in via eccezionale … se impossibilitati alla trasmissione telematica” possono presentare il modello in forma cartacea all’Ufficio dell’Agenzia mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. L’Ufficio competente è quello presso la cui circoscrizione il de cuius aveva l’ultima residenza. Se il de cuius risiedeva in Italia, prima di risiedere all’estero, l’Ufficio competente è quello dell’ultima residenza nota in Italia.

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