Importanti indicazioni relative alla detrazione IVA nella prima circolare 2018 delle Entrate. L’Agenzia pone l’accento sulla data di ricezione della fattura, che è indicata come elemento sostanziale.
Dall’inizio dell’anno sono in vigore le nuove norme che comportano, di fatto, una notevole compressione dei tempi di registrazione delle fatture. Si tratta di regole datate aprile 2017 e che hanno trovato le istruzioni delle Entrate il 17.01.2018: singolare tempismo, visto che il 16.01 si è chiusa l’ultima liquidazione IVA dell’anno 2017, per i soggetti mensili.
La novità principale riguarda il rilievo che l’Agenzia dà alla data di ricezione della fattura. Infatti, secondo l’Agenzia – che basa la propria interpretazione sulla giurisprudenza euro-unionale – il possesso materiale della fattura integra i requisiti per la detrazione. Ne deriva, semplificando, che una fattura datata 2017 ma registrata nel 2018 può (anzi, deve) essere inserita nei registri IVA del 2018 e non in uno speciale registro aggiuntivo 2017, come si era ipotizzato. Tale registro rimane, invece, la soluzione per detrarre l’IVA sulle fatture ricevute nel 2017 e contabilizzate tardivamente.
L’apertura è generosa ma nasconde un’insidia. Ragionando al contrario, infatti, si arriva alla conclusione che la registrazione delle fatture emesse a fine anno, ma pervenute nei primi giorni dell’anno successivo, deve essere rimandata anche se il periodo contabile è ancora aperto.
Dietro questo ragionamento, apparentemente ineccepibile, si nasconde un’ipocrisia di fondo: è inevitabile che le imprese utilizzino cicli di fatturazione mensili che terminano con la data di fatturazione. Tali cicli di fatturazione, pertanto, iniziano a fine mese e durano alcuni giorni, sicché le fatture recanti la data di fine anno sono inviate nei primi giorni dell’anno successivo. Anche in regime di fatturazione elettronica non è detto che questa prassi cambi.
Le imprese clienti, dal canto loro, a fine anno preferiscono attendere qualche giorno per chiudere la contabilità, al fine di ridurre il numero di accertamenti contabili (fatture da ricevere). È quindi del tutto fisiologico e rispondente a genuine regole di sana gestione che le fatture datate fine anno, ma inviate nei primi giorni dell’anno successivo, siano registrate dal fornitore nell'anno di competenza e non in quello di ricezione. Questa modalità, peraltro, garantisce la neutralità anche finanziaria dell’imposta.
Bene, la circolare 1/2018 ci ha sbattuto in faccia che questo comportamento è errato e meno male che – solo con riferimento al 2017 – l’Agenzia concede una sorta di salvaguardia.
Ecco, quindi, che la data di ricezione della fattura – elemento ignorato dai migliori sistemi contabili – assume rilevanza sostanziale ai fini della detrazione. Peraltro ci viene detto di applicare le regole di detrazione (pro rata) dell’anno di competenza e non quelle dell’anno di registrazione delle fatture.
L’Agenzia spiega che la prova della data è affidata al protocollo di ricezione. Anch’esso, però, è un elemento “ipocrita”, dato che le imprese più strutturate possono ricevere le fatture presso qualunque sede e solo dopo le trasmettono ai centri contabili, che provvedono alla protocollazione.
Il rischio di alimentare il contenzioso è concreto. Dal 2019 poi, entrerà in vigore la fatturazione elettronica e torneremo a discutere.
Dall’inizio dell’anno sono in vigore le nuove norme che comportano, di fatto, una notevole compressione dei tempi di registrazione delle fatture. Si tratta di regole datate aprile 2017 e che hanno trovato le istruzioni delle Entrate il 17.01.2018: singolare tempismo, visto che il 16.01 si è chiusa l’ultima liquidazione IVA dell’anno 2017, per i soggetti mensili.
La novità principale riguarda il rilievo che l’Agenzia dà alla data di ricezione della fattura. Infatti, secondo l’Agenzia – che basa la propria interpretazione sulla giurisprudenza euro-unionale – il possesso materiale della fattura integra i requisiti per la detrazione. Ne deriva, semplificando, che una fattura datata 2017 ma registrata nel 2018 può (anzi, deve) essere inserita nei registri IVA del 2018 e non in uno speciale registro aggiuntivo 2017, come si era ipotizzato. Tale registro rimane, invece, la soluzione per detrarre l’IVA sulle fatture ricevute nel 2017 e contabilizzate tardivamente.
L’apertura è generosa ma nasconde un’insidia. Ragionando al contrario, infatti, si arriva alla conclusione che la registrazione delle fatture emesse a fine anno, ma pervenute nei primi giorni dell’anno successivo, deve essere rimandata anche se il periodo contabile è ancora aperto.
Dietro questo ragionamento, apparentemente ineccepibile, si nasconde un’ipocrisia di fondo: è inevitabile che le imprese utilizzino cicli di fatturazione mensili che terminano con la data di fatturazione. Tali cicli di fatturazione, pertanto, iniziano a fine mese e durano alcuni giorni, sicché le fatture recanti la data di fine anno sono inviate nei primi giorni dell’anno successivo. Anche in regime di fatturazione elettronica non è detto che questa prassi cambi.
Le imprese clienti, dal canto loro, a fine anno preferiscono attendere qualche giorno per chiudere la contabilità, al fine di ridurre il numero di accertamenti contabili (fatture da ricevere). È quindi del tutto fisiologico e rispondente a genuine regole di sana gestione che le fatture datate fine anno, ma inviate nei primi giorni dell’anno successivo, siano registrate dal fornitore nell'anno di competenza e non in quello di ricezione. Questa modalità, peraltro, garantisce la neutralità anche finanziaria dell’imposta.
Bene, la circolare 1/2018 ci ha sbattuto in faccia che questo comportamento è errato e meno male che – solo con riferimento al 2017 – l’Agenzia concede una sorta di salvaguardia.
Ecco, quindi, che la data di ricezione della fattura – elemento ignorato dai migliori sistemi contabili – assume rilevanza sostanziale ai fini della detrazione. Peraltro ci viene detto di applicare le regole di detrazione (pro rata) dell’anno di competenza e non quelle dell’anno di registrazione delle fatture.
L’Agenzia spiega che la prova della data è affidata al protocollo di ricezione. Anch’esso, però, è un elemento “ipocrita”, dato che le imprese più strutturate possono ricevere le fatture presso qualunque sede e solo dopo le trasmettono ai centri contabili, che provvedono alla protocollazione.
Il rischio di alimentare il contenzioso è concreto. Dal 2019 poi, entrerà in vigore la fatturazione elettronica e torneremo a discutere.