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Nuova detrazione per studenti con disturbo specifico dell’apprendimento


/ Arianna ZENI Lunedì, 29 gennaio 2018
4-5 minuti

La legge di bilancio 2018 ha previsto il beneficio per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado

Inserendo la lett. e-ter all’art. 15 del TUIR, la legge di bilancio 2018 (co. 665-667 dell’art. 1 della L. 205/2017) introduce una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 19%, per le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In particolare, è possibile fruire del beneficio fiscale per le spese:
- sostenute in favore dei minori o di maggiorenni,
- con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA),
- fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
La norma non stabilisce un limite di età anagrafica che devono avere i soggetti affetti da DSA, ma subordina l’agevolazione alla circostanza per cui la scuola secondaria di secondo grado (c.d. “scuole superiori”) non deve essere conclusa.

Nello specifico, sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:
- per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8 ottobre 2010 n. 170, necessari all’apprendimento;
- per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere,
in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

A tal proposito si ricorda che l’art. 5 della L. 170/2010 dispone che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Spese per strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici

In particolare, agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche devono garantire:
- l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata;
- l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

La detrazione IRPEF spetta nella misura del 19% e spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli), ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
Con un apposito decreto non dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 2 marzo 2018, saranno definite le disposizioni attuative per la fruizione della nuova detrazione.

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