Regime forfettario: limite di reddito per i dipendenti
6-8 minuti
Pubblicato il 19-01-2018 alle 02:00 - Autore: Redazione Fiscale - PDF Regime forfettario: limite di reddito per i dipendenti
Qualsiasi lavoratore dipendente che, contemporaneamente, ha intenzione di avviare una propria attività, quindi una partita IVA, può avvalersi del regime forfettario.
Avvalersi di tale regime non è assolutamente “libero”, ma vincolato. L’accesso al regime, infatti, è soggetto a determinati limiti di reddito che, il dipendente, non può sforare.
Dapprima, stando alle disposizioni lettera d) del comma 54, L. 190/2014, viene stabilito che i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono essere in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La verifica della suddetta prevalenza non è rilevante qualora il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20 mila Euro.
Pertanto, in base a alla normativa sopracitata, un dipendente o un pensionato che, simultaniamente, fosse titolare di partita IVA, il reddito ottenuto da quest’ultima dovesse essere, per forza di cosa, prevalente.
Esempio – Supponiamo vi sia un dipendente o pensionato che è anche titolare di partita IVA. Da entrambi conseguiva redditi per un totale pari a 25 mila Euro. Per poter rientrare nel regime forfettario, occorreva che il reddito d’impresa risulti superiore a 12.500 Euro.
Quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, per i dipendenti e pensionati, rendeva difficile l’accesso al regime forfettario, in quanto le soglie di ricavi/compensi erano fortemente limitate. Pertanto, per chi era in possesso di un reddito da lavoro dipendente o un soggetto in pensione, risultava impossibile poter accedere a tale regime.
Dunque, il legislatore, verificando l’impossibilità di accedere al regime forfettario da parte di questi soggetti, ha abolito quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015. Tale abolizione è stata operata attraverso le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016. Pertanto, quanto stabilito dalla Legge del 2015, è risultato valido solo per quell’anno.
Con la Legge di Stabilità 2016, è stato aumentato il vincolo reddituale attualmente vigente. Infatti, il comma 57 della L. 190/2014 è stata aggiunta la lettera d-bis), stabilendo che “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30 mila Euro.” Anche in questo caso, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In altri termini, a partire dal 2016, l’unico vincolo che, i titolari di reddito da lavoro dipendente e i pensionati, devono attenersi è che il proprio reddito non superi la soglia di 30 mila Euro.
Pertanto, la prevalenza del reddito derivante da partita IVA non è più prevista. E’ necessario solo verificare il reddito derivante da lavoro dipendente che, con la nuova norma, può risultare anche superiore a quello derivante da partita IVA.
Come stabilito dalla , comma 57 della L. 190/2014 d-bis), il vincolo sopracitato è irrilevante qualora il rapporto di lavoro risulta cessato. La circolare 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che tale limite, introdotto, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.
E’ rilevante, sulla base delle disposizioni della circolare sopracitata, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Esempio – Supponiamo vi sia un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente che nel 2017 ha percepito redditi lordi pari a 35 mila Euro:
- qualora cessi il proprio rapporto di lavoro nell’anno 2017, ipotizziamo nel mese di novembre, per l’anno 2018 è possibile l’accesso al regime forfettario;
- l’accesso non sarebbe possibile qualora il rapporto di lavoro cessi nell’anno 2018.
Condizione necessaria per accedere al regime per oggetti titolari di reddito da lavoro dipendente o di pensione
6-8 minuti
Pubblicato il 19-01-2018 alle 02:00 - Autore: Redazione Fiscale - PDF Regime forfettario: limite di reddito per i dipendenti
Qualsiasi lavoratore dipendente che, contemporaneamente, ha intenzione di avviare una propria attività, quindi una partita IVA, può avvalersi del regime forfettario.
Avvalersi di tale regime non è assolutamente “libero”, ma vincolato. L’accesso al regime, infatti, è soggetto a determinati limiti di reddito che, il dipendente, non può sforare.
Dapprima, stando alle disposizioni lettera d) del comma 54, L. 190/2014, viene stabilito che i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono essere in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La verifica della suddetta prevalenza non è rilevante qualora il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20 mila Euro.
Pertanto, in base a alla normativa sopracitata, un dipendente o un pensionato che, simultaniamente, fosse titolare di partita IVA, il reddito ottenuto da quest’ultima dovesse essere, per forza di cosa, prevalente.
Esempio – Supponiamo vi sia un dipendente o pensionato che è anche titolare di partita IVA. Da entrambi conseguiva redditi per un totale pari a 25 mila Euro. Per poter rientrare nel regime forfettario, occorreva che il reddito d’impresa risulti superiore a 12.500 Euro.
Quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, per i dipendenti e pensionati, rendeva difficile l’accesso al regime forfettario, in quanto le soglie di ricavi/compensi erano fortemente limitate. Pertanto, per chi era in possesso di un reddito da lavoro dipendente o un soggetto in pensione, risultava impossibile poter accedere a tale regime.
Dunque, il legislatore, verificando l’impossibilità di accedere al regime forfettario da parte di questi soggetti, ha abolito quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015. Tale abolizione è stata operata attraverso le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016. Pertanto, quanto stabilito dalla Legge del 2015, è risultato valido solo per quell’anno.
Con la Legge di Stabilità 2016, è stato aumentato il vincolo reddituale attualmente vigente. Infatti, il comma 57 della L. 190/2014 è stata aggiunta la lettera d-bis), stabilendo che “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30 mila Euro.” Anche in questo caso, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In altri termini, a partire dal 2016, l’unico vincolo che, i titolari di reddito da lavoro dipendente e i pensionati, devono attenersi è che il proprio reddito non superi la soglia di 30 mila Euro.
Pertanto, la prevalenza del reddito derivante da partita IVA non è più prevista. E’ necessario solo verificare il reddito derivante da lavoro dipendente che, con la nuova norma, può risultare anche superiore a quello derivante da partita IVA.
Come stabilito dalla , comma 57 della L. 190/2014 d-bis), il vincolo sopracitato è irrilevante qualora il rapporto di lavoro risulta cessato. La circolare 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che tale limite, introdotto, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.
E’ rilevante, sulla base delle disposizioni della circolare sopracitata, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Esempio – Supponiamo vi sia un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente che nel 2017 ha percepito redditi lordi pari a 35 mila Euro:
- qualora cessi il proprio rapporto di lavoro nell’anno 2017, ipotizziamo nel mese di novembre, per l’anno 2018 è possibile l’accesso al regime forfettario;
- l’accesso non sarebbe possibile qualora il rapporto di lavoro cessi nell’anno 2018.
Condizione necessaria per accedere al regime per oggetti titolari di reddito da lavoro dipendente o di pensione