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Stop al pagamento delle retribuzioni in contanti dal 1° luglio


/ Mario PAGANO Venerdì, 26 gennaio 2018
6-8 minuti

La tracciabilità non fa venir meno l’obbligo di consegna del prospetto di paga

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), con i commi da 910 a 914 dell’art. 1, interviene sulle modalità di pagamento delle retribuzioni, un tema delicato specie in tempi dove la carenza di liquidità ha generato diffuse situazioni di inadempimento di quella che, ai sensi dell’art. 2094 c.c., rappresenta la principale obbligazione contrattuale a carico del datore di lavoro.
Le novità normative si allacciano con le disposizioni contenute nella precedente L. 4/53 concernente l’obbligo di corrispondere ai lavoratori, contestualmente alla retribuzione, i prospetti di paga. Tale normativa è rimasta nel tempo praticamente immutata nei contenuti ad eccezione di quanto previsto dall’art. 22 comma 7 del DLgs. 151/2015 che, come vedremo in seguito, ha revisionato l’apparato sanzionatorio.

Secondo l’art. 1 comma 910 della L. 205/2017, a far data dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile retribuire in contanti i propri dipendenti, in quanto la norma impone, a fini di piena tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati, attraverso una banca o un ufficio postale.
Nel dettaglio i pagamenti potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico sul conto identificato dal codice IBAN, già comunicato dal lavoratore, ovvero tramite strumenti di pagamento elettronico ovvero ancora effettuando un pagamento in contanti ma direttamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Infine, si potrà anche assolvere l’obbligo retributivo mediante emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
In buona sostanza, così come ulteriormente specificato dal comma 911, i datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Si sottolinea fin da subito che, ad avviso di chi scrive, tale onere di fatto completa e amplifica ulteriormente la tutela del lavoratore e non fa venire meno quanto previsto dall’art. 1 della citata L. 4/53, in base a cui è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui vanno indicati nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.

Una differenza, tuttavia, emerge chiaramente in relazione al campo di applicazione delle due normative. Mentre infatti l’obbligo di consegna del prospetto paga vige unicamente rispetto ai lavoratori subordinati, quello di corrispondere la retribuzione e i compensi con modalità tracciate riguarda anche i parasubordinati.
Il comma 912 precisa che, per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co. e dai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 142/2001.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici.

Alcune differenze si possono registrare anche relativamente al profilo sanzionatorio. Ai sensi dell’art. 5 della L. 4/53 la sanzione a fasce, in funzione del numero di lavoratori coinvolti o delle mensilità interessate, è applicabile in caso di mancata o ritardata consegna del prospetto di paga ovvero per inesattezza dello stesso.
Diversamente. la nuova sanzione da 1.000 a 5.000 euro, prevista dal comma 913, è applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal comma 910.

In altre parole, mentre per l’applicazione delle sanzioni previste dalla L. 4/53 è necessaria prevalentemente una condotta omissiva, rappresentata dalla mancata consegna del prospetto paga contestualmente al relativo pagamento, per la nuova sanzione prevista dal comma 913, a parere di chi scrive, non è sufficiente l’omessa corresponsione della retribuzione, che rappresenta unicamente un inadempimento contrattuale, ma si richiede al contrario il pagamento, anche solo di un acconto della retribuzione o del compenso, mediante modalità non conformi a quelle che la legge ha tipizzato ai fini della tracciabilità.

Inoltre, atteso che per l’applicazione della sanzione ex L. 4/53 è, comunque, richiesto il pagamento della retribuzione ove questo non avvenga, non si potrebbe applicare alcuna sanzione amministrativa, ma tuttalpiù l’organo ispettivo potrà adottare un provvedimento di diffida accertativa.
Il pagamento in contanti di un acconto sulla retribuzione sarà invece soggetto tanto alla sanzione prevista dalla L. 4/53, quanto a quella introdotta con il comma 913.

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