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Super-ammortamenti 2018 per gli autocarri


/ Pamela ALBERTI Giovedì, 25 gennaio 2018
6-8 minuti

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni anche per l’iper-ammortamento

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte fornite in occasione del Videoforum di ItaliaOggi, ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in relazione ai super e iper-ammortamenti.

L’art. 1 comma 29 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) esclude dalla proroga del super-ammortamento tutti i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR. Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata (già esclusi dai super-ammortamenti 2017), nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio) o adibiti ad uso pubblico (taxi).
La questione posta all’attenzione dell’Agenzia riguarda l’agevolabilità, in tale nuovo contesto, degli autocarri.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 54 comma 1 lett. d) del DLgs. 285/92, per autocarri si intendono i “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
L’Agenzia osserva che il comma 1 dell’art. 164 del TUIR non richiama la disposizione del Codice della strada relativa agli autocarri (il citato art. 54 comma 1 lett. d) del DLgs. 285/92) e quindi, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, tali beni non risultano esclusi dall’agevolazione.
Pertanto, secondo l’Agenzia, gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero – alle condizioni previste dall’art. 1, comma 29 della legge di bilancio 2018 – entro il 30 giugno 2019) possono fruire del super-ammortamento, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano inerenti all’attività svolta.

Altra questione posta riguarda la cumulabilità dell’iper-ammortamento con altre agevolazioni.
La circolare Agenzia delle Entrate e MISE del 30 marzo 2017 n. 4 (§ 5.4) ha precisato, in merito alla cumulabilità del super-ammortamento con altre misure di favore, che la maggiorazione del 40%, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.
Considerato che, come evidenziato nella predetta circolare, la disciplina della maggiorazione del 150% origina da quella dettata per la maggiorazione del 40%, secondo l’Agenzia tale principio può essere esteso anche all’iper-ammortamento. Ciò è confermato anche dal contenuto del § 3 della citata circolare, laddove si afferma che il super e l’iper-ammortamento sono cumulabili con le altre misure richiamate, come ad esempio il credito d’imposta per ricerca e sviluppo o il credito di imposta per investimenti al Sud.
Resta fermo che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.

Analisi tecnica non giurata

Ulteriori chiarimenti concernono poi la documentazione necessaria ai fini dell’iper-ammortamento.
La questione riguarda la circostanza che, ai fini dell’iper-ammortamento, un tecnico predispone una perizia giurata redatta dopo avere effettuato una analisi tecnica che deve restare confidenziale. Si chiede conferma che l’analisi tecnica non deve essere giurata.
Sul punto, l’Agenzia afferma che nella circolare MISE 15 dicembre 2017 n. 547750 è stato chiarito che la perizia giurata (o l’attestazione di conformità) deve contenere menzione e rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista (o dall’ente). Si conferma, quindi, che tale documento non deve essere giurato e che non deve essere allegato alla perizia giurata, ferma restando la necessità che l’elaborato peritale contenga il rinvio all’analisi tecnica effettuata.

Altra questione posta riguarda un’impresa che costruisce in economia il macchinario da iper-ammortizzare. Si chiede se, nelle more della richiesta della certificazione CE del macchinario, possa ritenersi sufficiente la “presunzione di conformità” attestata dal perito per considerare il macchinario “sicuro” al 31 dicembre e quindi periziabile.
L’Agenzia delle Entrate precisa che gli adempimenti cogenti conseguenti alla “Direttiva Macchine”, e in particolare l’emissione della dichiarazione di conformità e l’apposizione della marcatura CE, devono essere stati già espletati al momento della messa in servizio definitiva presso l’utilizzatore.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 30 del Regolamento 765/2008 individua nel fabbricante (o suo mandatario) il soggetto tenuto ad apporre la marcatura e conseguentemente assicurare la conformità del prodotto ai requisiti fondamentali applicabili (per la corretta individuazione del “fabbricante”, l’Agenzia rinvia ai criteri specifici forniti dalla guida applicativa alla “Direttiva Macchine” come commento all’art. 2 punti i), j), k) e l) della Direttiva 2006/42 paragrafi 79 e seguenti).
L’Agenzia chiarisce pertanto che la “presunzione di conformità” attestata dal perito in nessun caso può risultare sostitutiva della documentazione connessa agli adempimenti previsti nella “Direttiva Macchine” e non è dunque idonea a soddisfare gli adempimenti e le formalità richieste dalla disciplina dell’iper-ammortamento.


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