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Componenti di reddito rinviati con la stessa imputazione nel regime di cassa


/ Paola RIVETTI Giovedì, 15 febbraio 2018
6-8 minuti

Nel passaggio tra regimi, le regole del regime di provenienza mantengono la loro efficacia nei periodi successivi

I componenti realizzati fino al periodo d’imposta 2016 (soggetto al criterio di competenza) e rinviati per quote costanti ai periodi d’imposta successivi mantengono la medesima imputazione temporale anche nel regime di cassa.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento nel corso di Telefisco 2018.

Viene sostanzialmente utilizzata la stessa logica che regola il concorso al reddito nel passaggio tra regimi (art. 1 comma 19 della L. 232/2016) in cui sono le regole del regime di provenienza a determinare il concorso al reddito in un periodo o nell’altro (si veda “Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016” del 31 gennaio 2017).
Così, ad esempio, le quote delle plusvalenze di beni strumentali, realizzate ante 2016 e rinviate ai periodi d’imposta successivi, continuano a concorrere alla formazione del reddito con le stesse modalità previste dall’art. 86 comma 4 del TUIR (analogamente a quanto avviene per le plusvalenze realizzate in costanza del regime di cassa).

In via ulteriore, le quote delle spese di manutenzione ordinaria, sostenute ante 2016 (eccedenti i limiti dell’art. 102 comma 6 del TUIR), la cui deduzione è stata rinviata nei periodi d’imposta successivi, continuano a concorrere alla formazione del reddito per quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di competenza. Analoghe conclusioni valgono per la deduzione dell’eccedenza delle spese di manutenzione ordinaria sostenute dopo il 2016, le quali sono deducibili dall’impresa minore secondo il criterio di cassa, ma sempre nei limiti dell’art. 102 comma 6 del TUIR (circ. Agenzia Entrate n. 11/2017, § 3.2.2).

Concorrono alla formazione del reddito delle imprese minori anche i componenti relativi a operazioni fuori campo IVA, i quali devono essere registrati entro 60 giorni dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento (risposta 33 a Telefisco 2018).

A livello generale, sui registri IVA integrati, oltre alle operazioni soggette all’imposta, vanno annotate tutte le altre operazioni e scritture che non assumono rilevanza ai fini dell’IVA, ma sono necessarie per la determinazione del reddito d’impresa soggetto a IRPEF. Ciò opera sia che ci si avvalga della semplificazione di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, sia nel caso in cui tale opzione non sia stata esercitata (art. 18 comma 4 del predetto DPR). Secondo quanto indicato nella circ. n. 11/2017 (§ 6.3, a sua volta richiamato nel § 6.5), non assumono rilevanza ai fini IVA:
- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA, i quali devono essere registrati entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento;
- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente), i quali devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 9 del DL 69/89 e art. 1 del DM 2 maggio 89).

Con riferimento alla prima tipologia di operazioni, l’Agenzia delle Entrate non chiarisce il periodo d’imposta di concorso al reddito nel caso in cui l’incasso o il pagamento siano avvenuti in un anno (es. 2017), ma i 60 giorni per la registrazione scadano nel periodo successivo (2018). La questione si pone, in particolare, in caso di opzione per il “regime presuntivo”, nel quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Nell’attesa di un prossimo chiarimento ufficiale, possono essere effettuate alcune considerazioni.

In base al tenore della circ. n. 11/2017 (§ 6.3 e 6.5), tale presunzione (incasso/pagamento=registrazione) sembrerebbe riferirsi esclusivamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA, mentre le “operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta” sottostanno a una disciplina diversa – appunto quella dell’art. 9 del DL 69/89 e del relativo DM attuativo – che ne giustifica l’annotazione separata (art. 18 comma 5 primo periodo del DPR 600/73). Pertanto, il componente reddituale derivante da tali operazioni dovrebbe rilevare per cassa alla data di incasso o pagamento (in deroga alla citata presunzione), ancorché la registrazione sia effettuata nei 60 giorni successivi.

D’altra parte, tale impostazione aderente al dato normativo mal si adatta ad alcuni casi, come per le fatture “miste” (es. recanti l’addebito di anticipazioni in nome e per conto del cliente), le quali dovrebbero essere gestite con criteri diversi ai fini reddituali (la parte soggetta a IVA, secondo il criterio della registrazione, e l’altra per cassa). Tenuto conto di ciò, sarebbe allora più semplice ricorrere – previo avallo delle Entrate – a un unico criterio (quello delle registrazioni) da applicare a tutti i componenti rilevanti per cassa, prescindendo dallo specifico trattamento ai fini dell’IVA.

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