/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO Sabato, 10 febbraio 2018
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Approvate le nuove istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi INTRASTAT per il 2018
Con la determinazione n. 13799/RU di ieri, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato le nuove istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.
Le istruzioni recepiscono, seppur con qualche novità di un certo interesse, le misure di semplificazione contenute nel Provvedimento n. 194409 dello scorso 25 settembre (emanato dall’Agenzia delle Entrate di concerto con l’Agenzia delle Dogane e d’intesa con l’ISTAT), che a sua volta dava attuazione alle disposizioni contenute nel novellato art. 50 comma 6 del DL 331/93.
La nuova disciplina decorre dall’anno d’imposta 2018 e, dunque, la prima presentazione con i modelli “rinnovati” è quella che ha come termine il 26 febbraio 2018 (il 25 è domenica), con riferimento alle operazioni del mese di gennaio 2018 (per i mensili).
La principale novità del 2018 concerne l’abolizione dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti e la valenza esclusivamente statistica di quelli mensili (si veda “Addio agli INTRA trimestrali relativi agli acquisti” del 26 settembre 2017).
Nel provvedimento di settembre veniva disposto l’obbligo di presentazione dei modelli mensili esclusivamente in capo ai soggetti passivi che effettuano acquisti intracomunitari di beni, qualora l’ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, pari o superiore a 200.000 euro. Analogo obbligo corre, dal 2018, per i soggetti committenti di prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, il cui ammontare trimestrale degli acquisti, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia uguale o superiore a 100.000 euro.
Il provvedimento precisa che gli altri soggetti, i cui acquisti non superano le soglie sopra descritte, non sono tenuti ad alcun obbligo di comunicazione, dal momento che “i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall’Agenzia delle entrate (…) e resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’Istat e alla Banca d’Italia” (si vedano al proposito i §§ 1.2 e 2.2 del provvedimento citato).
Con le istruzioni diffuse nella giornata di ieri, però, viene data a tali soggetti la possibilità di presentare comunque il modello. Nella sezione dedicata alla compilazione del modello INTRA-2 bis si legge infatti che, a partire dagli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli tenuti obbligatoriamente alla presentazione dei modelli a fini statistici la compilazione della sezione “è da ritenersi facoltativa”. Si tratta evidentemente di un elemento di novità, rispetto alle disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017, che non prevedevano, come detto, tale facoltà, ma l’eliminazione tout court dell’adempimento.
Per il resto le istruzioni paiono fedeli al provvedimento del 25 settembre. Nella sezione dedicata alla compilazione del modello INTRA-1 bis (cessioni di beni) viene ribadito che dal 2018 i soggetti che non hanno realizzato cessioni in alcuno dei quattro trimestri precedenti per un ammontare trimestrale totale pari o superiore a 100.000 euro possono compilare gli elenchi senza l’indicazione dei dati statistici.
Sono state recepite, inoltre, le semplificazioni relative alla compilazione del campo “Codice Servizio” (nei modelli INTRA-1 quater, INTRA-1 quinquies, INTRA-2 quater e INTRA-2 quinquies), che prevedono la possibilità di indicare il servizio reso limitandosi al quinto livello del codice, in luogo dei sei previsti dalla tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (CPA).
Escluse le operazioni di acquisto relative a beni che non entrano in Italia
Nelle novellate istruzioni è, altresì, presente un’indicazione non concernente le novità dell’art 50 comma 6 del DL 331/93, ma riferita a un principio, che, seppur noto, è utile rimarcare. Nella sezione relativa agli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis) viene infatti precisato che sono esclusi dagli obblighi di comunicazione negli elenchi INTRASTAT “tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano”. È il caso, ad esempio, dell’operazione triangolare che vede il soggetto passivo italiano quale promotore.
Un’ultima segnalazione riguarda i modelli rettificativi INTRA-2 ter (acquisti) e INTRA-2 quinquies (servizi). L’Agenzia delle Dogane ricorda che tale sezione va obbligatoriamente compilata per rettificare gli elenchi riferiti a periodi “precedenti l’anno 2018”. A partire da tale annualità la compilazione è divenuta, infatti, facoltativa per i soggetti “sotto soglia” (i cui acquisti di beni non hanno superato trimestralmente in almeno uno dei quattro trimestri precedenti rispettivamente 200.000 e 100.000 euro).