Precompilata: entro il 28.02 gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati alle Entrate
Precompilata: entro il 28.02 gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati alle Entrate
5-7 minuti
Pubblicato il 08-02-2018 alle 02:00 - Autore: Gioacchino De Pasquale - PDF Precompilata: entro il 28.02 gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati alle Entrate
Si avvicina la scadenza, fissata al prossimo 28/02, per l’invio telematico da parte degli amministratori di condominio in relazione ai dati delle spese sostenute nel 2017 dai condomini:
per gli interventi di ripristino del patrimonio immobiliare e di risparmio energetico, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
e per acquisto di mobili/grandi elettrodomestici, destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto dei lavori di ripristino (es: casa del custode).
Come noto, con la finalità di mettere in grado l’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni 730 precompilate, l’art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014 ha previsto che:
il MEF possa individuare termini e modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni e/o detrazioni a favore dei contribuenti
in applicazione di tale previsione il DM del 1/12/2016 ha introdotto:
l’obbligo di invio per i condomini
dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonus mobili”)
indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino.
Il Provv. dell’Agenzia Entrate del 21/11/2016 ha poi disciplinato le modalità di trasmissione telematica dei dati, mentre le FAQ disponibili sul sito dell’Agenzia hanno diffuso i primi chiarimenti.
La comunicazione si rende obbligatoria nel caso di interventi:
che attribuiscono la detrazione del 50% (recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili)
che attribuiscono la detrazione del 65% (opere di riqualificazione energetica)
effettuate sulle parti comuni:
di condomini “ordinari”: cioè quelli che possiedono un amministratore per obbligo di legge
che di condomini “minimi”: nel solo caso in cui abbiano nominato l’amministratore.
Condominio minimo: laddove non abbia nominato l’amministratore:
non vi è alcun obbligo di invio (in capo ad uno dei condomini)
ciascun condomino potrà modificare il 730 precompilato inserendo la spesa sostenuta.
Si ricorda che è tale il condominio che presenta un numero di condomini (non di proprietari):
fino a 4 (l'obbligo scattava dal 5° condomino): per quelli costituiti fino al 17/06/2013
fino ad 8 (l'obbligo scatta dal 9° condomino): per quelli costituiti successivamente.
SOGGETTO OBBLIGATO ALL’INVIO
Il soggetto obbligato alla trasmissione telematica dei dati:
è l’amministratore in carica al 31/12 dell’anno di sostenimento della spesa
a nulla rilevando se sia successivamente stato sostituito.
DATI DA COMUNICARE
L’amministratore ha l’obbligo di indicare:
la tipologia di intervento (cui corrisponde la detrazione del 50% o del 65%)
i dati catastali dell’unità immobiliare
l’ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio, distinguendo se il pagamento è intervenuto con bonifico bancario o meno
se la spesa è stata pagata entro il 31/12 dell’anno di riferimento da parte del condomino
l’ammontare della spesa imputata a ciascuna unità immobiliare compresa nel condominio
il codice fiscale del soggetto cui è imputata la spesa, con l’importo della spesa attribuita al singolo codice fiscale (rileva sia nel caso di comproprietari che nel caso di co-conduttori della medesima unità immobiliare)
5-7 minuti
Pubblicato il 08-02-2018 alle 02:00 - Autore: Gioacchino De Pasquale - PDF Precompilata: entro il 28.02 gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati alle Entrate
Si avvicina la scadenza, fissata al prossimo 28/02, per l’invio telematico da parte degli amministratori di condominio in relazione ai dati delle spese sostenute nel 2017 dai condomini:
per gli interventi di ripristino del patrimonio immobiliare e di risparmio energetico, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
e per acquisto di mobili/grandi elettrodomestici, destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto dei lavori di ripristino (es: casa del custode).
Come noto, con la finalità di mettere in grado l’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni 730 precompilate, l’art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014 ha previsto che:
il MEF possa individuare termini e modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni e/o detrazioni a favore dei contribuenti
in applicazione di tale previsione il DM del 1/12/2016 ha introdotto:
l’obbligo di invio per i condomini
dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonus mobili”)
indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino.
Il Provv. dell’Agenzia Entrate del 21/11/2016 ha poi disciplinato le modalità di trasmissione telematica dei dati, mentre le FAQ disponibili sul sito dell’Agenzia hanno diffuso i primi chiarimenti.
La comunicazione si rende obbligatoria nel caso di interventi:
che attribuiscono la detrazione del 50% (recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili)
che attribuiscono la detrazione del 65% (opere di riqualificazione energetica)
effettuate sulle parti comuni:
di condomini “ordinari”: cioè quelli che possiedono un amministratore per obbligo di legge
che di condomini “minimi”: nel solo caso in cui abbiano nominato l’amministratore.
Condominio minimo: laddove non abbia nominato l’amministratore:
non vi è alcun obbligo di invio (in capo ad uno dei condomini)
ciascun condomino potrà modificare il 730 precompilato inserendo la spesa sostenuta.
Si ricorda che è tale il condominio che presenta un numero di condomini (non di proprietari):
fino a 4 (l'obbligo scattava dal 5° condomino): per quelli costituiti fino al 17/06/2013
fino ad 8 (l'obbligo scatta dal 9° condomino): per quelli costituiti successivamente.
SOGGETTO OBBLIGATO ALL’INVIO
Il soggetto obbligato alla trasmissione telematica dei dati:
è l’amministratore in carica al 31/12 dell’anno di sostenimento della spesa
a nulla rilevando se sia successivamente stato sostituito.
DATI DA COMUNICARE
L’amministratore ha l’obbligo di indicare:
la tipologia di intervento (cui corrisponde la detrazione del 50% o del 65%)
i dati catastali dell’unità immobiliare
l’ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio, distinguendo se il pagamento è intervenuto con bonifico bancario o meno
se la spesa è stata pagata entro il 31/12 dell’anno di riferimento da parte del condomino
l’ammontare della spesa imputata a ciascuna unità immobiliare compresa nel condominio
il codice fiscale del soggetto cui è imputata la spesa, con l’importo della spesa attribuita al singolo codice fiscale (rileva sia nel caso di comproprietari che nel caso di co-conduttori della medesima unità immobiliare)