Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Precompilata: entro il 28.02 gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati alle Entrate

Precompilata: entro il 28.02 gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati alle Entrate
5-7 minuti
Pubblicato il 08-02-2018 alle 02:00 - Autore: Gioacchino De Pasquale - PDF Precompilata: entro il 28.02 gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati alle Entrate

Si avvicina la scadenza, fissata al prossimo 28/02, per l’invio telematico da parte degli amministratori di condominio in relazione ai dati delle spese sostenute nel 2017 dai condomini:

    per gli interventi di ripristino del patrimonio immobiliare e di risparmio energetico, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
    e per acquisto di mobili/grandi elettrodomestici, destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto dei lavori di ripristino (es: casa del custode).

Come noto, con la finalità di mettere in grado l’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni 730 precompilate, l’art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014 ha previsto che:

    il MEF possa individuare termini e modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni e/o detrazioni a favore dei contribuenti
    in applicazione di tale previsione il DM del 1/12/2016 ha introdotto:

    l’obbligo di invio per i condomini
    dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
    nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonus mobili”)
    indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino.

Il Provv. dell’Agenzia Entrate del 21/11/2016 ha poi disciplinato le modalità di trasmissione telematica dei dati, mentre le FAQ disponibili sul sito dell’Agenzia hanno diffuso i primi chiarimenti.

La comunicazione si rende obbligatoria nel caso di interventi:

    che attribuiscono la detrazione del 50% (recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili)
    che attribuiscono la detrazione del 65% (opere di riqualificazione energetica)

effettuate sulle parti comuni:

    di condomini “ordinari”: cioè quelli che possiedono un amministratore per obbligo di legge
    che di condomini “minimi”: nel solo caso in cui abbiano nominato l’amministratore.

Condominio minimo: laddove non abbia nominato l’amministratore:

    non vi è alcun obbligo di invio (in capo ad uno dei condomini)
    ciascun condomino potrà modificare il 730 precompilato inserendo la spesa sostenuta.

Si ricorda che è tale il condominio che presenta un numero di condomini (non di proprietari):

    fino a 4 (l'obbligo scattava dal 5° condomino): per quelli costituiti fino al 17/06/2013
    fino ad 8 (l'obbligo scatta dal 9° condomino): per quelli costituiti successivamente.

SOGGETTO OBBLIGATO ALL’INVIO

Il soggetto obbligato alla trasmissione telematica dei dati:

    è l’amministratore in carica al 31/12 dell’anno di sostenimento della spesa
    a nulla rilevando se sia successivamente stato sostituito.

DATI DA COMUNICARE

L’amministratore ha l’obbligo di indicare:

    la tipologia di intervento (cui corrisponde la detrazione del 50% o del 65%)
    i dati catastali dell’unità immobiliare
    l’ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio, distinguendo se il pagamento è intervenuto con bonifico bancario o meno
    se la spesa è stata pagata entro il 31/12 dell’anno di riferimento da parte del condomino
    l’ammontare della spesa imputata a ciascuna unità immobiliare compresa nel condominio
    il codice fiscale del soggetto cui è imputata la spesa, con l’importo della spesa attribuita al singolo codice fiscale (rileva sia nel caso di comproprietari che nel caso di co-conduttori della medesima unità immobiliare)

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...