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Detrazione IVA mediante integrativa senza sanzioni proporzionali


/ Dario AUGELLO Mercoledì, 14 marzo 2018
6-8 minuti

La registrazione dell’operazione è strumentale alla detrazione

Recentemente il termine per esercitare la detrazione IVA è stato ridotto al fine di allineare il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute nell’ambito di un unico periodo d’imposta.
Allo stesso modo e strumentalmente all’esercizio della detrazione è stato ridotto il termine per la registrazione delle fatture d’acquisto.
In questo modo sarebbero facilitati i controlli effettuati con l’incrocio delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti.

Il diritto di detrazione può dunque essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile e il cessionario ha ricevuto la fattura.
Si tratta di un termine di decadenza: il diritto di detrazione può essere esercitato dal cessionario, se è azionato entro il termine di presentazione della dichiarazione. Scaduto il termine, l’unica via è il rimborso e l’istanza di restituzione dell’imposta va presentata entro due anni dal pagamento.

Sul punto è però intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/2018, § 4.
Secondo l’Amministrazione il mancato esercizio della detrazione IVA entro il termine stabilito dall’art. 19 del DPR 633/72 sarebbe rimediabile attraverso l’integrazione della dichiarazione fino al termine dell’accertamento, al pari di ogni errore od omissione che determini l’indicazione in dichiarazione di un’eccedenza detraibile inferiore rispetto a quella spettante (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98).
Si tratta di un’apertura significativa, che però, bisogna ammettere, non sembrerebbe trovare idonea giustificazione normativa.

Infatti, poiché la detrazione è un diritto e il termine ex art. 19 è di decadenza, l’omesso esercizio della detrazione non è equiparabile a un errore in dichiarazione.
Gli errori in dichiarazione, che attengono all’esposizione dei fatti in dichiarazione e alla loro qualificazione fiscale o alla liquidazione del tributo, possono essere emendati, perché la relativa indicazione è obbligatoria e la legge consente di apportare le eventuali correzioni fino al termine dell’accertamento.
Un conto è dunque dimenticare l’indicazione di un costo in dichiarazione ai fini delle imposte dirette, altro conto è dimenticare di esercitare la detrazione IVA.
Nel primo caso si tratta di un errore rimediabile, nel secondo caso dovrebbe verificarsi la decadenza dal diritto di detrazione.

Ad ogni modo l’apertura da parte delle Entrate è netta e decisa: la detrazione IVA può essere integrata e corretta entro il termine dell’accertamento, purché sia stata presentata la dichiarazione IVA originaria entro il termine di novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazione (30 aprile).
Ciò che preoccupa è l’ultimo periodo della circolare n. 1/2018: il cessionario è messo in guardia rispetto all’obbligo di regolarizzare la fattura d’acquisto irregolare ex art. 6, commi 8 e 9-bis del DLgs. 471/1997 (per l’inversione contabile) e soprattutto rispetto alla “applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione previste dal richiamato articolo 6”.

Non è chiaro il significato di questo monito e quale sia, per il cessionario, la sanzione applicabile per l’omissione degli obblighi di registrazione entro il termine imposto dall’art. 25 del DPR 633/72 (a parte l’omessa regolarizzazione sanzionata ex art. 6 commi 8 e 9-bis).
L’ipotesi che la circolare si riferisca al comma 1 è da scartare: la sanzione del 90% si riferisce unicamente alle violazioni commesse dal soggetto passivo (cedente) con riguardo a operazioni imponibili, come confermato anche dalla circ. n. 23/1999 del Ministero delle Finanze, § 2 – lo si evince dal richiamo operato tramite la circolare unicamente alle sanzioni abrogate di cui all’art. 42, primo e terzo comma del DPR 633/72.

La circolare n. 1/2018 non è però molto chiara

Gli altri commi dell’art. 6 non dispongono sanzioni per l’omessa registrazione di fatture d’acquisto entro un termine e la ragione è evidente: l’obbligo di registrazione, essendo finalizzato alla detrazione, è un onere imposto al cessionario per consentire al Fisco di esercitare il controllo e pertanto, in assenza di una previsione espressa, l’omissione entro un termine non può essere sanzionata se non con la perdita della detrazione (circostanza peraltro da escludere dal caso Ecotrade, cause C-95/07 e C-96/07, se il cessionario prova il costo e l’avvenuto pagamento).
L’unica sanzione concerne allora la violazione dell’art. 9 primo comma del DLgs. 471/97, che si verifica in caso di registrazione difettosa (per esempio: indicazione non esatta del cedente o del cessionario nella registrazione, che ostacola i controlli).

L’art. 9 non censura il ritardo nella registrazione.
Pertanto l’apertura del Fisco rispetto all’esercizio della detrazione IVA, mediante dichiarazione integrativa e fino al termine dell’accertamento, non può che comportare nel sistema attuale la rimessione del cessionario in analogo termine lungo per la registrazione della fattura d’acquisto e senza conseguenze di sorta.

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