Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

I codici tributo per l’IVA compensata indebitamente traslocano in F24 ELIDE


/ REDAZIONE Sabato, 10 marzo 2018
6-8 minuti

Istituito anche il codice per versare, con F24, imposte e interessi relativi ai piani di risparmio a lungo termine in caso di decadenza dal beneficio

L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni nn. 20 e 21 pubblicate ieri, ha introdotto ancora una volta alcune novità nel campo dei codici tributo, riguardanti il versamento di somme dovute per i crediti IVA compensati indebitamente – i codici “7497”, “7498” e “7499” dal 19 marzo prossimo potranno essere usati solo col modello F24 ELIDE – e il regime di non imponibilità dei redditi di capitale e redditi diversi derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine (PIR): è stato infatti istituito il codice “1070” per versare imposte e interessi in caso di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che i codici tributo “7497”, “7498” e “7499” sono stati istituiti per il versamento, con modello F24, delle somme richieste con atti di recupero in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del DL 78/2009 dalla risoluzione n. 3/2016 (si veda “Pronti i codici tributo per recuperare i crediti IVA indebitamente compensati” del 14 gennaio 2016).

Sulla disciplina è intervenuto, però, l’art. 3 comma 4 del DL 50/2017, che attraverso la modifica dell’art. 1 comma 422 della L. n. 311/2004, ha previsto che per il pagamento delle somme richieste con tali atti di recupero non sia possibile avvalersi della compensazione (si veda “Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali” del 16 giugno 2017).

Per questo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/2018, ha disposto che i citati codici tributo “7497”, “7498” e “7499” debbano essere utilizzati esclusivamente nel modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Per quanto riguarda le modalità di compilazione della sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo.
I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” devono invece essere valorizzati con i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente. La risoluzione decorre dal 19 marzo 2018.

Il nuovo codice istituito con la risoluzione n. 21/2018, invece, serve per versare, con modello F24, le somme dovute a titolo di imposte e interessi a seguito della decadenza dall’agevolazione prevista per i c.d. PIR, piani di risparmio a lungo termine.

Si ricorda infatti che l’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio 2017 ha previsto una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, cioè appunto i PIR, i cui redditi beneficiano dell’esenzione sia dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi) sia dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2018 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione di tali disposizioni. Tra l’altro, ha spiegato che in linea generale gli strumenti derivati non possono beneficiare della disciplina del PIR, ma nel caso di investimenti effettuati attraverso “OICR PIR compliant”, anche tali strumenti possono essere utilizzati nell’ambito della c.d. “quota libera” del 30%, ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (si veda “Derivati all’interno del PIR solo a determinate condizioni” del 27 febbraio 2018).

L’art. 1 comma 106 della L. 232/2016, infine, prevede che gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento debbano essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione anticipata, i redditi percepiti durante il periodo di investimento dei redditi realizzati attraverso la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto.

Dunque, per consentire all’intermediario di effettuare il versamento con modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale di cui al citato comma 106, l’Agenzia delle Entrate ha istituito ieri il codice tributo “1070”, denominato “P.I.R. - Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale - articolo 1, comma 106, della legge 232/2016”.

In questo caso, il modello F24 deve essere predisposto per ogni singolo contribuente titolare del PIR. Negli appositi campi della sezione “CONTRIBUENTE” sono riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell’intermediario, intestatario della delega di pagamento. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del contribuente titolare del PIR, con l’indicazione nel campo “codice identificativo ” del codice “73”. Il codice tributo “1070”, invece, è esposto nella sezione “Erario”.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...