/ Anita MAURO Giovedì, 26 aprile 2018
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In linea di principio, il verbale di approvazione del bilancio non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, non essendo incluso tra gli atti societari elencati dall’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Solo ove sia redatto per atto pubblico notarile (pur trattandosi di assemblea ordinaria, infatti, è possibile scegliere, facoltativamente, di avvalersi di un notaio), il verbale di approvazione del bilancio va soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso a norma dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, con corresponsione dell’imposta di registro fissa (200 euro).
Tuttavia, come ricordato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare del 29 maggio 2013 n. 18, § 6.38, l’approvazione del bilancio può ricadere nel campo di applicazione dell’art. 4 comma 1 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che concerne le assegnazioni di beni ai soci), ove preveda la distribuzione di utili.
Il verbale di approvazione del bilancio che dia luogo alla distribuzione di utili (circ. Agenzia Entrate 29 maggio 2013 n. 18, § 6.38), infatti:
- è soggetto a registrazione in termine fisso;
- va ricondotto nell’ambito applicativo della lett. d) dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, in quanto configura un’assegnazione ai soci.
Tale disciplina opera sia per le assegnazioni realizzate durante lo svolgimento dell’attività sociale, sia per le assegnazioni effettuate al momento dello scioglimento della società e della sua liquidazione, ovvero:
- sia per i bilanci di esercizio
- che per i bilanci di liquidazione.
Pertanto, se è prevista la distribuzione di utili in denaro, il verbale di approvazione del bilancio è soggetto a registrazione in termine fisso, con il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) a norma dell’art. 4 comma 1 lett. d) n. 1) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, sulle assegnazioni di denaro.
La registrazione del bilancio (di esercizio o di liquidazione) che preveda la distribuzione di utili deve avvenire prima della sua presentazione al Registro delle imprese (ris. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2007 n. 353).
Invece, ove il verbale di approvazione del bilancio preveda l’attribuzione di utili in natura, si configura una assegnazione ricadente nell’ambito di applicazione del n. 2) dell’art. 4 comma 1 lett. d) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, da assoggettare ad imposta di registro secondo le regole fissate per i conferimenti di beni (dalla lett. a del medesimo art. 4 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
La distribuzione di utili in natura è tassata come assegnazione
Ad esempio, il verbale di approvazione del bilancio che attribuisca ad un socio utili per mezzo di un trasferimento immobiliare, va soggetto al regime impositivo dell’assegnazione di immobili Tali regole non mutano se la società che distribuisce gli utili è una società in cui è stata fatta l’opzione per la trasparenza ex art. 115 del TUIR.
Invece, come si è detto all’inizio, il verbale di approvazione del bilancio di esercizio che non preveda la distribuzione di utili non è soggetto a registrazione in termine fisso, salvo che venga redatto per atto notarile.
Non ricorre l’obbligo di registrazione in termine fisso neppure per i bilanci finali di liquidazione (non redatti con atto pubblico) che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi viene indicato un credito IVA (ris. Agenzia Entrate n. 353/2007), in quanto quest’ultimo è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.