/ Luciano DE ANGELIS Martedì, 3 aprile 2018
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Il termine per l’adeguamento obbligatorio delle imprese sociali passa dal 19 luglio al 19 gennaio 2019. Alle cooperative sociali sarà consentita la ripartizione di ristorni ai soci. Anche alle ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) sarà consentito di assumere la qualifica di imprese sociali. Specifiche limitazioni vengono introdotte nell’uso dei volontari.
Sono queste alcune delle principali novità in ambito civilistico, approvate in prima lettura dal Governo e che passeranno ora al vaglio delle Commissioni parlamentari per i relativi pareri prima dell’approvazione definitiva, introdotte sul DLgs. n. 112/2017 in tema di imprese sociali (per le novità di carattere fiscale, si veda “Imponibile delle imprese sociali senza le imposte dovute per variazioni fiscali” del 30 marzo).
Nel dettaglio, anche le imprese sociali dovranno modificare i propri statuti entro 18 mesi dall’entrata in vigore del DLgs. 112/2017. Essendo quest’ultimo vigente dal 20 luglio 2017, il nuovo termine per l’adeguamento statutario con modalità semplificate sarebbe quello del 19 gennaio 2019 (attualmente era il 19 luglio 2018).
Come per le associazioni e fondazioni ETS (si veda “Modifiche agli statuti degli enti del Terzo settore più circoscritte” del 23 marzo), anche per le imprese sociali l’art. 7 del correttivo, modificando l’art. 17 del DLgs. 112/2017, prevede una restrizione alle modifiche statutarie consentite attraverso l’assemblea ordinaria, venendo esse limitate a quelle finalizzate ad adeguare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili o di introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Con una modifica all’art. 4 viene poi consentita anche alle ex IPAB privatizzate la qualifica di imprese sociali. Ciò è giustificato, si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, dal rapporto che viene a instaurarsi tra soggetto nominante e soggetto nominato, il quale “si configura come mera designazione e non quale mandato fiduciario con rappresentanza, sicché i componenti dell’organo di amministrazione rappresentano la comunità territoriale e non il Comune quale ente pubblico istituzionale... L’insussistenza del rapporto di strumentalità tra la P.A. e il soggetto ex IPAB privatizzato trova ulteriore conferma nell’assenza, al di là del potere di nomina, di ulteriori indici pubblicistici (revoca degli amministratori, sottoposizione del bilancio all’approvazione della P.A.)”.
In merito alle limitazioni retributive ai lavoratori, l’art. 6 del decreto correttivo, con modifica all’art. 13 del DLgs. 112/2017, prevede che il rapporto, che non può superare il limite di 1 a 8, non possa essere valido per i lavoratori che abbiano specifiche competenze nello svolgimento di interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria o post universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Introdotte specifiche limitazioni nell’uso dei volontari
Viene inoltre previsto che l’azione dei volontari possa essere aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella dei lavoratori impiegati (così come previsto dalla L. n. 381/91 in tema di cooperative sociali).
Di estremo rilievo, inoltre, appaiono le novità in tema di cooperative sociali, finalizzate a non intaccare la natura cooperativistica dell’ente e a far prevalere le norme sulle coop rispetto a quelle di impresa sociale (in tal senso anche la nota del Ministero del Lavoro n. 2491/2018, si veda “Per le cooperative sociali ampliate le attività, ma non i controlli” del 24 febbraio).
A riguardo, le modifiche proposte riguardano gli artt. 3 e 12.
Nel primo, in particolare, si prevede, in ragione della diversa natura civilistica degli enti e dei ristorni (rispetto alla distribuzione degli utili societari), che non si considera distribuzione, neppure in via indiretta di utili e avanzi di gestione, la ripartizione ai soci di ristorni correlati alle attività di interesse generale (ex art. 2 del decreto) tipiche delle imprese sociali.
Tale distribuzione dovrà tuttavia avvenire ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c. (proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo criteri di ripartizione previsti dal codice civile) e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto.
Viene, infine, previsto, con un’integrazione iniziale all’art. 12 del DLgs. 112/2017, come si legge nella relazione di accompagnamento, l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative finalizzata a garantire che le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda e devoluzione del patrimonio) “avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa”.