Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Ravvedimento sulla comunicazione dati fatture per tutto il 2017


/ Emanuele GRECO Lunedì, 9 aprile 2018
4-5 minuti

Il 6 aprile 2018 è scaduto il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, sia per la comunicazione obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010, sia per la comunicazione in base all’opzione di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Entro la medesima data era, inoltre, possibile trasmettere i dati esatti relativi al primo semestre 2017 senza l’applicazione delle sanzioni (tale facoltà è stata concessa dall’art. 1-ter del DL 148/2017).
Il termine del 6 aprile sostituisce quello originario del 28 febbraio 2018 per entrambe le comunicazioni (comunicazioni correttive del primo semestre e comunicazioni dei dati del secondo semestre). Lo ha stabilito il provv. Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2018 n. 29190 (punto 1.5).

Per le comunicazioni trasmesse a partire dal 7 aprile 2018 si applicano le sanzioni stabilite dall’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97.
Le sanzioni, equiparate per la comunicazione obbligatoria e per il regime opzionale (L. 205/2017), corrispondono a:
- un euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per trimestre, se la trasmissione è effettuata il 15° giorno successivo alla scadenza (23 aprile 2018, essendo il giorno 21 aprile sabato);
- due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, se la trasmissione è effettuata successivamente (dunque, a partire dal 24 aprile 2018).

Considerando che la comunicazione per il 2017, originariamente prevista su base trimestrale, ha assunto carattere semestrale ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DL 193/2016, non appare chiaro se il limite massimo di applicazione della sanzione (500 o 1.000 euro, a seconda dei casi):
- debba essere calcolato distintamente per ciascuno dei due trimestri oggetto della comunicazione;
- ovvero se possa essere parametrato alla sopravvenuta cadenza semestrale dell’adempimento per il 2017 (il massimo sarebbe, quindi, pari a 500 o 1.000 euro per il semestre).
È inoltre possibile avvalersi del ravvedimento operoso, il quale consente un’ulteriore riduzione delle sanzioni applicabili.

Il ragionamento da seguire è, dunque, il seguente:
- in prima battuta, viene definita quale sia la misura della sanzione applicabile (“piena” o “ridotta”) in rapporto alla data in cui avviene l’invio della comunicazione (sino al 23 aprile 2018 oppure dal 24 aprile 2018);
- dopodiché la riduzione della sanzione si determina in base al momento in cui avviene perfezionato il ravvedimento mediante il versamento della sanzione medesima.
Esemplificando, se l’invio correttivo dei dati di 60 fatture è effettuato entro il 23 aprile e il ravvedimento è perfezionato (con il versamento della sanzione) entro il 5 luglio 2018 (90° giorno successivo al termine per effettuare la comunicazione):
- la sanzione “base” è pari a 60 euro nel suo minimo (un euro per 60 fatture);
- operando il ravvedimento ex art. 13 comma 1 lett. a-bis del DLgs. 472/97, la sanzione viene ridotta a 1/9 e dovrà essere versato l’importo di 6,67 euro.

Attenzione alla data dalla quale calcolare il ravvedimento

Alcune precisazioni devono essere fatte in merito alla data nella quale la violazione si considera commessa, da assumere come riferimento per la regolarizzazione e la conseguente riduzione delle sanzioni ex art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97.
Per i dati delle fatture del secondo semestre 2017, la violazione si considera consumata alla data del 6 aprile 2018 e tale data costituisce il riferimento per calcolare i termini di efficacia del ravvedimento operoso sia per le comunicazioni omesse che per le comunicazioni errate.

Invece, per le fatture del primo semestre 2017, la data del 6 aprile è presa in considerazione solamente per correggere l’errata comunicazione.
Per le comunicazioni del primo semestre che sono state omesse e trasmesse dopo il 6 aprile 2018 si prenderà come riferimento, per il calcolo della riduzione delle sanzioni da ravvedimento, il termine ordinario del 16 ottobre 2017 (termine stabilito con DPCM 5 ottobre 2017).

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...