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Rettifica dei dati fattura del primo semestre 2017 senza annullamento


/ Corinna COSENTINO e Mirco GAZZERA Giovedì, 5 aprile 2018
5-6 minuti

La scadenza di domani, 6 aprile 2018 costituisce non soltanto il termine per l’invio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017, ma anche quello per rettificare, senza l’applicazione delle relative sanzioni, l’errata comunicazione dei dati delle fatture del primo semestre 2017.

Tale agevolazione è stata prevista dall’art. 1-ter comma 1 del DL 148/2017, e successivamente confermata dal provv. Agenzia delle Entrate n. 29190 del 5 febbraio 2018 (con cui il termine per il secondo invio dei dati delle fatture è stato prorogato dal 28 febbraio al 6 aprile 2018).

A tal proposito, è opportuno evidenziare che l’art. 1-ter del citato DL 148/2017 sembra consentire la non applicazione delle sanzioni nelle sole ipotesi di rettifica delle errate comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il termine stabilito per l’invio relativo al secondo semestre.
La predetta “sanatoria” non appare ammessa, invece, in caso di omessa comunicazione dei dati del primo semestre 2017. Pertanto, in questo caso, si ritiene irrogabile la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97 anche qualora i soggetti passivi provvedano, entro il 6 aprile, all’invio della comunicazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97, in caso di errata od omessa comunicazione dei dati di cui all’art. 21 del DL 78/2010, si applica la sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre, ferme restando le riduzioni previste dall’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97 per coloro che intendono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (ris. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017 n. 104).

Al fine di beneficiare dell’agevolazione descritta, è dunque opportuno prestare attenzione alle modalità di invio delle comunicazioni con i dati corretti relativi al primo semestre 2017.
Qualora i soggetti passivi IVA, pur avendo inviato una comunicazione formalmente corretta (che dunque non è stata scartata dal sistema ricevente), abbiano la necessità di correggere i dati inviati, possono adottare due modalità:
- annullare i dati già trasmessi e provvedere all’invio di una nuova comunicazione con i dati corretti;
- rettificare la comunicazione originariamente inviata modificando i dati errati in essa presenti.

Non appare ammissibile, invece, la trasmissione di una nuova comunicazione con i dati corretti senza annullare o rettificare il file originariamente inviato.
Le FAQ pubblicate sul portale “Fatture e corrispettivi” hanno chiarito che i dati di una fattura trasmessi più volte in documenti XML distinti sono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti. Solo successivamente, ma comunque prima dell’esposizione delle informazioni agli utenti, è previsto un controllo sui dati duplicati.

Nel caso oggetto della FAQ, tuttavia, si fa riferimento all’ipotesi in cui il soggetto passivo ha omesso di inviare i dati di alcune fatture del periodo e intende integrare il file già correttamente trasmesso con i dati di altri documenti. In tal caso, i dati dei documenti già comunicati coincidono con quelli trasmessi in precedenza. Appare diversa, dunque, l’ipotesi in cui la nuova comunicazione, con riferimento alle medesime fatture, contenga dati diversi rispetto a quelli originariamente inviati.

Peraltro, anche con riferimento all’ipotesi esaminata nella FAQ, si suggeriva di non replicare gli invii.
Esaminando le due modalità di regolarizzazione che si ritengono ammissibili, si precisa che:
- in caso di annullamento, i dati trasmessi con il file originario sono considerati come non trasmessi;
- in caso di rettifica, invece, i dati originari sono sostituiti con quelli corretti.

Il fine è evitare che la comunicazione possa essere considerata omessa

Considerato che la non applicazione delle sanzioni amministrative, come sopra descritto, appare riconosciuta solo se si inviano i dati corretti relativi a comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, in un’ottica prudenziale potrebbe essere opportuno privilegiare la rettifica della comunicazione originaria, rispetto al suo annullamento, seguito dall’invio di una nuova comunicazione con i dati corretti. Questo al fine di evitare che, a fronte dell’annullamento, la comunicazione trasmessa originariamente possa in qualche modo essere considerata omessa dal sistema ricevente e ciò precluda la non applicazione delle sanzioni amministrative.

Anche qualora la situazione ipotizzata si dovesse verificare, comunque, si ritiene possibile contestare l’irrogazione delle sanzioni fornendo la prova dell’invio della comunicazione poi

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