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Applicazione nel 2017 della contabilità semplificata per cassa da verificare


/ Sergio SALA Sabato, 26 maggio 2018
6-7 minuti

Nella more della predisposizione della dichiarazione dei redditi per il 2017, e pendenti ancora i termini per rettificare la dichiarazione IVA dell’anno 2017, è opportuno evidenziare alcuni casi pratici che potrebbero generare un significativo carico fiscale, per i contribuenti che hanno optato o applicato, in quanto regime naturale od opzionale, la contabilità semplificata per cassa.

In particolare i casi più evidenti emergono per i contribuenti che hanno un rilevante concorso, nella determinazione del reddito, del valore delle rimanenze. Si tratta delle attività ove l’incidenza del costo del venduto è significativo (come in molte attività commerciali).
Dal 2017, nella determinazione del reddito di impresa secondo il regime di cassa, le rimanenze finali non hanno alcun rilievo, mentre le rimanenze iniziali (al 1° gennaio 2017) sono portate, in unica soluzione, in diminuzione del risultato di esercizio.

L’effetto di tale regime contabile genererà nel risultato 2017, soprattutto in presenza di valori elevati di rimanenze finali 2016, una perdita di esercizio, la quale non sarà riportabile agli esercizi successivi (art. 8 del TUIR).
Il primo rischio implicito dell’applicazione di tale metodo contabile è che nell’anno fiscale successivo (2018) il contribuente non potrà più considerare il costo del venduto nella determinazione del reddito fiscale, rilevando unicamente i ricavi conseguiti per cassa (o annotati in contabilità qualora, come la maggior parte dei contribuenti, il dichiarante avesse optato per il regime di cui all’art. 18, comma 5 del DPR 600/73), senza alcuna incidenza delle rimanenze iniziali e finali.

Riportiamo un esempio: nel 2017 il contribuente, applicando il regime contabile di cui all’art. 18, comma 5 del DPR 600/73, ha incassato 300.000 euro (ricavi) e pagato 250.000 euro (costi), oltre a rilevare altri costi per competenza (es. ammortamenti) per 40.000 euro; inoltre, al 31 dicembre 2016 ha dichiarato rimanenze finali per 100.000 euro, annotando rimanenze finali al 31 dicembre 2017 per 120.000 euro. Il risultato fiscale dell’esercizio sarà pari a una perdita di 90.000 euro (300.000-250.000-40.000-100.000) applicando il regime semplificato di cassa; viceversa, il vecchio regime semplificato (per competenza) avrebbe comportato la determinazione di un risultato fiscale dell’esercizio pari a un utile di 30.000 euro.

Nel 2018 lo stesso contribuente, sempre applicando il regime contabile di cui all’art. 18, comma 5 del DPR 600/73, ha incassato 350.000 euro (ricavi) e pagato 220.000 euro (costi), oltre a rilevare altri costi per competenza (es. ammortamenti) per 40.000 euro; a nulla rilevano in tale anno le rimanenze iniziali al 1° gennaio 2018 (120.000 euro) e quelle finali al 31 dicembre 2018 (35.000 euro). Il risultato fiscale dell’esercizio sarà pari a un utile di 90.000 euro (350.000-220.000-40.000) applicando il regime semplificato di cassa (con conseguente tassazione a nulla rilevando la pari perdita fiscale dichiarata nell’anno precedente); viceversa, il vecchio regime semplificato (per competenza) avrebbe comportato la determinazione di un risultato fiscale dell’esercizio pari a un utile di 5.000 euro.

Significativo, quindi, per i contribuenti con rilevante incidenza del costo del venduto (e quindi della valorizzazione delle rimanenze finali di esercizio) è l’effetto che, dall’esercizio successivo a quello di prima applicazione del regime di cui all’art. 66 del TUIR, come riformato dal 2017, le rimanenze iniziali e quelle finali a nulla rilevano ai fini fiscali.

Possibili effetti negativi con rilevante incidenza del costo del venduto

Quello che può accadere (ovvero non deve accadere o si può ancora evitare), per non subire i conseguenti effetti negativi in termini di tassazione, è che il contribuente, nell’esercizio successivo a quello di prima applicazione del regime di cui all’art. 66 del TUIR (ovvero nel primo esercizio successivo a quello di decorrenza dell’opzione):
- scelga per opzione (o per obbligo in quanto regime “naturale”) il regime contabile ordinario: infatti in tal caso dovrà istituire la contabilità ordinaria, esponendo nell’apposito prospetto patrimoniale alla data di inizio del periodo di imposta le rimanenze iniziali, per le quali, però, ai fini fiscali, non potrà esercitare il diritto alla deduzione del relativo costo;
- ceda l’attività (ovvero la cessi) procedendo alla conseguente alienazione (quali componenti dell’azienda o per gli effetti liquidatori) delle rimanenze.

Il caso della scelta per opzione (o per obbligo in quanto regime “naturale”) del regime contabile ordinario si verifica anche quando il contribuente, per ragioni diverse, scelga di modificare lo status giuridico dell’impresa, ad esempio trasformando una società di persone in società di capitali, ovvero conferendo la ditta individuale in società di capitali; e ciò in quanto le società di capitali devono per obbligo tenere la contabilità ordinaria, con gli effetti fiscali della non rilevanza delle rimanenze iniziali esposte nel primo bilancio di esercizio.

In presenza di tali situazioni potrebbe essere opportuno, già per l’anno 2017, modificare il comportamento contabile concludente e/o l’opzione eventualmente espressa nel quadro VO della dichiarazione IVA (con presentazione di dichiarazione integrativa), redigendo la contabilità ordinaria (in luogo della contabilità semplificata per cassa), applicando il regime contabile della competenza.
I termini sono ancora pendenti e consentono, prima della dichiarazione dei redditi per il 2017, di esaminare le posizioni individuali dei clienti.

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