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Correzioni delle fatture elettroniche sul canale SdI


/ Giorgio CONFENTE e Nadia GENTINA Sabato, 12 maggio 2018
5-7 minuti

Per le fatture elettroniche trasmesse tramite il canale SdI, ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la “data fattura” coincide con la “data di emissione” valida ai fini fiscali, in deroga alle regole attualmente vigenti, secondo le quali la fattura si considera emessa nel momento in cui alternativamente avviene la consegna a mani, la spedizione per posta, la trasmissione via e-mail o la messa a disposizione su un sito web (art. 21, comma 1, ultimo periodo del DPR 633/72).

La rilevanza fiscale della “data fattura” semplifica le procedure e consente ai fornitori di rilevare tempestivamente il debito IVA, senza dover necessariamente e contestualmente trasmettere la fattura al Sistema di Interscambio. Si pensi alle fatture differite con data “fine mese” per le operazioni effettuate nel mese, fatture che sono ordinariamente emesse i primi giorni del mese successivo.

In caso di esito positivo dell’invio della fattura elettronica, il fornitore riceve una “ricevuta di consegna” che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
Nel caso in cui la fattura non sia trasmessa al cliente, il sistema rilascia al fornitore una “ricevuta di impossibilità di recapito” con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell’area riservata al cliente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’impossibilità della consegna si verifica, ad esempio, se la casella PEC del cliente è satura o quest’ultimo – non censito presso il Sistema di Interscambio – non ha comunicato al fornitore i dati per il corretto indirizzamento della fattura (codice destinatario o casella PEC).

La ricevuta di consegna e anche quella di impossibilità di recapito attestano che la fattura è definitivamente emessa: questo evita che il fornitore debba subire conseguenze negative per l’inerzia del cliente o per inefficienze del sistema. Da notare che il fornitore non riceve ulteriori comunicazioni, a differenza di quanto accade nel caso di fatture elettroniche trasmesse alla Pubblica Amministrazione, per le quali la P.A. è tenuta a comunicare al fornitore l’accettazione o il rifiuto della fattura, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

La definitività della fattura trasmessa, anche nel caso di impossibilità di recapito, comporta che le eventuali successive rettifiche debbano essere necessariamente effettuate con l’emissione di note di credito che devono transitare dal Sistema di Interscambio.

L’unica ipotesi in cui la fattura non si considera emessa è quando il canale SdI genera una ricevuta di scarto, essenzialmente per ragioni informatiche (es. dimensioni del file che superano quelle ammesse) o comunque di carattere formale (es. data fattura successiva alla data di trasmissione). La fattura è scartata anche per ragioni connesse all’utilizzo della firma digitale (es. certificato di firma scaduto), ma è opportuno ricordare che la firma digitale rimane obbligatoria solo per le fatture elettroniche trasmesse alla P.A.
Nel caso di scarto, la fattura non è presa in carico dal Sistema di interscambio e, conseguentemente, un’eventuale nota di credito necessaria per stornare la fattura nella contabilità del fornitore non deve transitare dal canale SdI.

La fattura si considera ricevuta nel momento in cui perviene all’indirizzo telematico scelto dal destinatario (es. quando il gestore di PEC del cliente invia al canale SdI la ricevuta di consegna) o nel momento in cui il cliente ne prende visione sull’area riservata, nel caso di impossibilità di recapito perché ad esempio il cliente non ha comunicato nessun indirizzo di trasmissione.
Ad esempio, una fattura con data 31 gennaio, trasmessa all’indirizzo PEC del cliente il 4 febbraio, si considera ricevuta dal cliente in febbraio; a oggi non è ancora stato ufficialmente chiarito se il cliente possa legittimamente contabilizzare “a credito” nella liquidazione di gennaio la fattura ricevuta i primi giorni di febbraio, come avviene per prassi consolidata. Tale approccio dovrebbe potersi considerare legittimo ai sensi del DPR 100/98, ma qualche dubbio è sorto dopo la circ. n. 1/2018, che ha trattato il tema della rilevanza della ricezione della fattura ai fini dell’esercizio della detrazione IVA. Peraltro, una diversa soluzione creerebbe uno “sfasamento temporale” fra il debito rilevato dal fornitore e il credito esercitato dal cliente IVA, nel caso delle fatture emesse con data “fine mese”.

A regime, il sistema della fatturazione elettronica potrà e dovrà consentire un automatismo in fase di contabilizzazione della fattura nei sistemi informativi aziendali dei clienti. Quindi, l’approvazione della fattura sarà successiva alla sua contabilizzazione, con conseguente necessità anche “lato cliente” di ricevere una nota di credito per stornare le fatture errate, perché ad esempio non conformi all’ordine emesso.
Lo strumento della nota di credito che transita dal Sistema di Interscambio si dovrà adottare non solo nell’ipotesi in cui variano gli elementi che concorrono alla determinazione dell’imposta dovuta (es. imponibile e aliquota), ma anche nei casi in cui variano altri elementi che comunque rappresentano dati “sensibili” sotto il profilo fiscale, ovvero quelli previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 (es. partita IVA del cliente errata, descrizione della fattura non corretta o incompleta, ecc.).

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