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Imprese minori, le rimanenze restano in dichiarazione


/ Paola RIVETTI Martedì, 22 maggio 2018
4-6 minuti

Per tener conto delle nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa nell’ambito del regime di cassa, il quadro RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018 ha subito aggiornamenti rispetto alle versioni utilizzate per i periodi precedenti.
Tra le altre novità, quelle direttamente connesse alla riforma riguardano:
- l’unificazione dei righi in cui indicare le esistenze iniziali nel solo rigo RG13 (fino all’anno scorso, invece, i righi interessati erano l’RG13 e l’RG14);
- la diversa collocazione nel quadro delle varie categorie di rimanenze finali le quali vanno indicate nel nuovo rigo RG38 per mere finalità di monitoraggio (fino all’anno scorso, invece, le stesse andavano indicate ai righi RG8 ed RG9, che sono stati rimossi dalla modulistica di quest’anno).

Per il primo anno di adozione del regime di cassa (coincidente con il 2017), il reddito d’impresa deve essere ridotto dell’integrale importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza (art. 1 comma 18 della L. 232/2016). In funzione di tale disposizione, è stata confermata l’indicazione nei modelli delle esistenze iniziali risultanti al 1° gennaio 2017 (importo corrispondente alle rimanenze finali al 31 dicembre 2016), le quali vanno indicate al rigo RG13. L’importo è portato a riduzione del reddito d’impresa 2017 determinato per cassa.

In particolare, nel predetto rigo vanno indicate:
- nella colonna 1, le esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (artt. 92 e 92-bis del TUIR);
- nella colonna 2, le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- nella colonna 3, le esistenze iniziali relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 85 comma 1 del TUIR (art. 94 del TUIR);
- nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda le rimanenze finali, le quali non assumono più rilevanza ai fini della determinazione del reddito, viene richiesta la loro indicazione al nuovo rigo RG38 dei modelli REDDITI PF e SP per mere finalità informative e di monitoraggio.
In particolare, vanno indicate:
- nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (artt. 92 e 92-bis del TUIR);
- in colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR).

Se non sussistono rimanenze finali si barra la casella di colonna 1

Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.

Gli importi delle rimanenze finali vanno anche riportati nei corrispondenti modelli ai fini degli studi di settore, righi F07, F10 e F13 (si veda “Il regime di cassa per le imprese minori entra nei modelli per gli studi di settore” del 4 maggio 2018). Peraltro, tali valori non saranno sommati da GERICO fra i componenti positivi che confluiscono al rigo F28 - Reddito d’impresa (o perdita), così da mantenere la corrispondenza fra il reddito imponibile indicato nel quadro RG del modello REDDITI e quello indicato nel quadro F del modello studi di settore.

In funzione dei predetti obblighi dichiarativi, quindi, resta necessario continuare a dare evidenza al componente, benché lo stesso resti comunque irrilevante ai fini reddituali.
Le modalità di compilazione del quadro RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, con particolare riferimento alle novità operative dal 2017 in dipendenza dell’introduzione del regime di cassa, sono oggetto di approfondimento sul numero di Schede di aggiornamento di maggio.

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