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Per la fattura elettronica scartata e reinviata entro cinque giorni niente sanzioni


/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO Venerdì, 25 maggio 2018
4-5 minuti

Nei prossimi giorni verrà messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria la attesa app per predisporre fatture elettroniche mediante smartphone o tablet che operano su sistemi iOS o Android. Seguirà, a inizio giugno, la possibilità per i soggetti passivi IVA di effettuare la preregistrazione al Sistema di Interscambio (SdI), accedendo al portale Fatture e corrispettivi, nonché tra l’altro di generare il proprio QR-code per identificarsi ai fini della fatturazione elettronica. La notizia è stata resa nota dall’Agenzia delle Entrate, in maniera informale, nel videoforum di ieri.

Nel corso dell’evento sono state rese anche considerevoli precisazioni in tema di fatturazione elettronica. Uno dei principali chiarimenti che sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in forma scritta attiene, invece, al momento di emissione e all’eventuale scarto delle fatture elettroniche.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che:
- la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art. 6 del DPR 633/72; ciò significa, ad esempio, che il documento dovrà essere emesso nella stessa data in cui avviene la ricezione del pagamento di una prestazione di servizi effettuata;
- se la fattura elettronica, così emessa, supera i controlli eseguiti dal SdI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento;
- in caso di mancato superamento dei controlli del SdI, la fattura sarà, invece, scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni, atteso che la data di trasmissione è nota al Sistema di Interscambio.

Aveva destato alcune preoccupazioni la lettura del provvedimento n. 89757/2018, nel quale l’Agenzia delle Entrate affermava che la fattura avrebbe dovuto considerarsi omessa nell’eventualità in cui non avesse superato i controlli, con conseguente “automatica” applicazione delle relative sanzioni. La precisazione riconduce la fattispecie nell’alveo di quelle “consolidate regole” che già sono previste per i modelli dichiarativi.
Interessanti indicazioni sono fornite anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti o stabiliti in Italia.

L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, riconosciuto la possibilità di “trasformare” le fatture emesse verso soggetti esteri in formato XML, trasmettendole al Sistema di Interscambio. A tal fine dovrà essere compilato il solo campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali previsti, con ciò ritenendosi adempiuti gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, come stabilisce il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018.

Comunicazione transfrontaliera solo senza e-fattura

Si intende che, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, diviene facoltativo l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni con controparti estere, nel caso in cui sia stata emessa bolletta doganale o nell’ipotesi in cui, previo accordo con il cliente o fornitore non residente, le fatture siano state emesse o ricevute in formato elettronico.

L’Agenzia delle Entrate, con un altro chiarimento che risulterà verosimilmente gradito agli operatori, ha precisato che sarà garantita la possibilità di conservare le fatture in PDF in luogo del formato XML, che caratterizza le fatture elettroniche, in applicazione dell’art. 23 comma 2 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), che attribuisce alle copie e agli estratti informatici, se prodotti in conformità a determinate specifiche, “la stessa efficacia probatoria dell’originale”.

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