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Spetta al contribuente provare l’attività senza fine di lucro dell’ASD


/ Alessandro BORGOGLIO Venerdì, 25 maggio 2018
6-8 minuti

L’iscrizione al CONI non è sufficiente per fruire delle agevolazioni fiscali previste per le ASD, qualora l’associazione non dimostri, essendone onerata, il rispetto delle clausole statutarie sulla vita associativa indispensabili ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali. È quanto ribadito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 10393/2018.

Si ricorda brevemente che, ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR, per le ASD non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.
Il successivo comma 8, tuttavia, vincola l’applicazione di tale agevolazione al fatto che le associazioni interessate si conformino a determinate clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

In particolare, la lettera c) di tale comma impone una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Inoltre, per quel che qui rileva, l’art. 90, comma 18 della legge 289/2002 stabilisce che negli statuti delle SSD e ASD devono essere previste, tra l’altro, le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (nonché, peraltro, l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari).
Insomma, le ASD devono prevedere negli statuti e poi ovviamente rispettare, ai fini della decommercializzazione delle quote degli iscritti, le clausole previste dalle norme sopra riportate, riguardanti, tra l’altro, la vita associativa.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, l’Agenzia delle Entrate aveva addotto una pluralità di contestazioni verso una ASD che, di fatto, secondo il Fisco, avrebbe svolto in modo commerciale le attività proprie di una palestra con piscina e termarium: ciò in quanto erano stati redatti nel corso degli anni dei verbali-fotocopia dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo firmati soltanto da due soci e senza l’indicazione dei presenti, mancavano le delibere del consiglio direttivo in ordine all’ammissione di nuovi soci, nonché i regolamenti interni relativi all’attività sportiva, così come era del tutto assente la promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea.

Inoltre, i soggetti intervistati in sede di accesso, taluni dei quali si erano identificati come clienti e non come soci, avevano dichiarato di non avere mai ricevuto avvisi di convocazione dell’assemblea; peraltro, l’ASD non aveva un locale idoneo a ospitare tutti gli associati e non utilizzava la sigla “ASD” in tutte le comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi dell’associazione, nelle quali era dato rilievo alla parola “club”.

Infine, non era stato istituito il libro dei soci e il libro cassa in formato cartaceo e vi erano delle evidenti commistioni di rapporti con una srl, svolgente attività di gestione di palestre e piscine, con la quale l’ASD condivideva alcuni soci, nonché l’inizio dell’attività nello stesso periodo e il suo svolgimento sotto la medesima insegna, occupando gli stessi dipendenti ed avendo la stessa sede legale ed essendo, da ultimo, il rapporto tra la srl e l’ASD regolato da convenzione in virtù della quale la prima s’impegnava a cedere in gestione alla seconda le attività sportive di palestra, piscina e termarium, verso il corrispettivo di un canone mensile e del sostenimento dei costi di ordinaria amministrazione.

L’iscrizione al CONI non è sufficiente

Nonostante tale mole di elementi allegati dal Fisco, il collegio di merito aveva ritenuto sufficiente l’iscrizione al CONI affinché l’ASD avesse diritto alle agevolazioni.
Pur ricordando che il CONI, in effetti, è l’unico organismo certificatore dell’attività sportiva dilettantistica ex art. 7 del DL 136/2004 e che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, è, appunto, necessario il riconoscimento da parte di tale organismo, occorre altresì ricordare che tale requisito non è sufficiente per usufruire del regime agevolato.

La Cassazione, infatti, riprendendo la sua pregressa giurisprudenza, ha stabilito che la detassazione prevista dal già ricordato art. 148 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, ASD), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI (Cass. n. 16449/2016); le suddette agevolazioni, inoltre, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto (cfr. Cass. n. 4872/2015).

L’Agenzia delle Entrate, peraltro, già con la circ. n. 21/2003 (§ 1.1) aveva chiarito che in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell’atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dal citato comma 18 dell’art. 90 della L. 289/2002, ASD e SSD non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato (cfr. anche circ. n. 9/2013).

Da ultimo, in attesa che entri in vigore la riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, si evidenzia che in tale decreto sono contenute specifiche e più puntuali previsioni in merito alla vita associativa (cfr. Titolo IV, Capo III).

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