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Il cliente che esprime giudizi lesivi sul commercialista risponde di diffamazione


/ REDAZIONE Venerdì, 15 giugno 2018
2-3 minuti

Nella sentenza n. 27454 depositata ieri, la Cassazione ha annullato l’assoluzione dell’amministratore di alcune società fallite accusato del reato di diffamazione nei confronti del proprio commercialista.

La contestazione traeva origine da delle missive inviate via fax e per mezzo di posta raccomandata all’Ordine di appartenenza del professionista e ai soci di quest’ultimo, contenenti giudizi e valutazioni gravemente lesivi della reputazione personale e professionale, relativamente all’attività di consulenza svolta.
I giudici di legittimità colgono l’occasione per ribadire alcuni principi già affermati in materia di diffamazione.

Viene, innanzitutto, precisato che il mezzo del fax può essere strumento idoneo a rendere conoscibile il contenuto di una comunicazione a più persone, così da integrare il requisito della “comunicazione a più persone”. L’art. 595 c.p. punisce, infatti, la condotta di chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

Altro elemento centrale viene riferito alla verità o meno dei fatti oggetto delle missive. Nel caso di specie, l’amministratore, a capo di un gruppo societario, accusava il commercialista non solo di negligenza, ma di essere stato partecipe di un disegno di depauperamento delle società – attuato in particolare tramite un’operazione di “sale and lease back” – che aveva, in ultima istanza, condotto al dissesto. Tali accuse erano, inoltre, espresse con toni espliciti e infamanti quali “truffa”, “inganno”, “cattivi consigli”, “torbidi passaggi” dei rapporti tra le parti.

A fondamento della condanna di primo grado, poi rovesciata in appello, vi era proprio l’accertamento della “non verità” dei fatti oggetto delle aspre critiche, poiché la gravissima crisi finanziaria delle società non aveva origine nell’operazione consigliata dal professionista.

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