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Quantificazione extracontabile delle rimanenze delle imprese minori


/ Paola RIVETTI Lunedì, 4 giugno 2018
4-5 minuti

Nel corso del videoforum del 24 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate si è occupata anche di imprese minori.

Un primo chiarimento attiene al rapporto tra la contabilità ai fini IVA e il principio di cassa ai fini della determinazione del reddito, con l’esame del caso relativo al pagamento anticipato di un acquisto nel 2017, la cui fattura viene ricevuta e registrata nel 2018. In tale ipotesi, ai fini reddituali, occorre dare prevalenza ed effettiva applicazione al principio di cassa, ancorché la registrazione del documento IVA venga effettuata in un momento successivo. Pertanto, nel caso esemplificato, il costo è deducibile nel 2017.

Sotto il profilo pratico, per un miglior coordinamento tra contabilità IVA e cassa, non è sufficiente annotare sui registri IVA i singoli incassi e pagamenti (o, alternativamente, l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono), ma occorre effettuare, altresì, analoga e speculare integrazione rispetto al sostenimento di costi per i quali al termine del periodo d’imposta non sia ancora pervenuta la fattura.

Un secondo chiarimento riguarda la gestione delle rimanenze finali pagate durante il regime di cassa, a seguito del passaggio alla contabilità ordinaria.
Secondo quanto aveva indicato la circ. n. 11/2017 (§ 4.2), le rimanenze di merci:
- il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso del regime di cassa, non rilevano come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato;
- non ancora pagate rilevano come esistenze iniziali con applicazione delle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

In occasione del transito al regime ordinario (ad esempio, nel 2018), le rimanenze maturate nel 2017, ancorché pagate e dedotte nel regime di cassa, devono essere indicate nel prospetto delle attività e passività di cui all’art. 1 del DPR 126/2003, ma non assumono mai rilevanza fiscale, neppure – viene precisato – alla fine del 2018. In pratica, si realizza un “disallineamento” di valori (civili e fiscali) che perdurerà fintantoché le rimanenze al 31 dicembre 2017 sono fisicamente presenti nel magazzino dell’impresa.

Merci pagate e dedotte irrilevanti dopo la fuoriuscita dal regime di cassa

Da ultimo, lato dichiarazioni, viene precisato che tutte le imprese in contabilità semplificata, a prescindere dall’opzione per il regime delle registrazioni IVA di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600, sono tenute ad indicare le rimanenze finali 2017 sia nel modello REDDITI PF o SP al rigo RG38, sia nel quadro F dei modelli studi di settore (righi F07, F10, F13).

In particolare, il dato da indicare nella colonna 2 del rigo RG38 è pari alla somma degli importi indicati ai righi F10 e F13 del modello degli studi di settore, mentre quello da indicare nella colonna 3 del citato rigo RG38 è pari all’importo da indicare nella colonna 1 del rigo F07 del modello degli studi di settore.

La quantificazione delle rimanenze finali va effettuata in via extracontabile in base all’effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria del costo. Per l’individuazione di tale valore, occorre valorizzare le quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre con il corrispondente costo di acquisto, oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

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