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Subappaltatori della P.A. con obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio


/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Venerdì, 29 giugno 2018
5-7 minuti

Il DL 28 giugno 2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, proroga al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, prevista per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione (si veda “Scheda carburante ancora ammessa sino al 31 dicembre 2018” del 28 giugno 2018). Tale differimento non riguarda le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti verso amministrazioni pubbliche (P.A.).
Per queste operazioni è confermato l’avvio anticipato del predetto obbligo con decorrenza dal 1° luglio 2018, seppure sia ancora atteso il documento di prassi, annunciato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018, per chiarire i dubbi interpretativi esistenti.

L’art. 1 comma 917 lett. b) della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica si applichi “alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.
A questi fini, per “filiera delle imprese” si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa antimafia relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi (compresi quelli di natura intellettuale), qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti.
La nuova disciplina, per espressa previsione del menzionato art. 1 comma 917 della legge di bilancio 2018, si applica per tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018.
Dunque, un pagamento anticipato del corrispettivo (anche in via parziale) non inciderebbe sul nuovo obbligo se alla data di domani non fosse ancora stata emessa la fattura.

Le fatture elettroniche in esame devono riportare il codice identificativo gara (CIG) e il codice unitario progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti della PA. Tali codici devono essere riportati nel blocco informativo “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, DatiRicezione” oppure “Datifatturecollegate” (si veda quanto riportato nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018 ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica sopra descritto riguarda solo i rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” fra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché fra il primo soggetto indicato e coloro di cui si avvale. Sono esclusi, pertanto, gli ulteriori passaggi successivi. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X e un subappalto (o un subcontratto) con i soggetti B e C per la realizzazione di alcune opere:
- le prestazioni rese da A a X sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica in quanto rese a una PA (DM 3 aprile 2013 n. 55);
- le prestazioni rese da B e C nei confronti di A devono altresì essere documentate con fattura elettronica, in base alla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018;
- per i beni e servizi forniti da un ulteriore soggetto D ai soggetti B e/o C al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal subappalto (o subcontratto), non sussiste, invece, l’obbligo di emissione della fattura elettronica (almeno sino al 1° gennaio 2019, quando lo stesso sarà generalizzato) potendo anche essere emessa in formato analogico.

Atteso il documento di prassi preannunciato dalle Entrate

L’art. 105 del codice dei contratti pubblici (DLgs. 50/2016) prevede che l’affidatario dei predetti contratti sia tenuto, fra l’altro, a particolari obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante, qualora si avvalga di subappaltatori e di subcontraenti. Tali soggetti, pertanto, devono essere noti alla stazione appaltante.

Gli strumenti di pagamento riguardanti le transazioni che li coinvolgono, inoltre, devono riportare il codice CIG e il codice CUP (ove obbligatorio) previsti dalla normativa antimafia (art. 3 comma 5 della L. 136/2010). Dal quadro normativo sopra delineato, quindi, sembrerebbe potersi escludere l’obbligo di fatturazione elettronica “anticipato” per i soggetti passivi che forniscono beni e/o servizi al soggetto titolare dell’appalto pubblico, qualora quest’ultimo soggetto non abbia portato a conoscenza la controparte dell’utilizzo dei beni e/o servizi nell’ambito dell’appalto provvedendo anche a effettuare le descritte comunicazioni alla stazione appaltante.

Anche questo profilo interpretativo, pertanto, dovrà essere chiarito dall’atteso documento di prassi al quale è stato fatto cenno nella circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2018.


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