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Per l’accesso al bonus investimenti pubblicitari domande dal 22 settembre


/ Pamela ALBERTI e Luisa CORSO Martedì, 31 luglio 2018
5-7 minuti

Dal 22 settembre ed entro il 22 ottobre 2018, i soggetti che intendono beneficiare del c.d. bonus investimenti pubblicitari previsto dall’art. 57-bis del DL 50/2017 sono tenuti a inviare distinte comunicazioni telematiche per gli investimenti effettuati nel 2018 e per quelli effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.
È una delle principali indicazioni fornite dal DPCM 16 maggio 2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24 luglio 2018 n. 170, recante le disposizioni attuative del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, riconosciuto nei confronti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Più nello specifico, sono agevolabili:
- gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente;
- gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, fermo restando che il loro valore superi di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (per il 2017 non sono, invece, agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv).

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa e si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR.
Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita comunicazione telematica, il cui modello deve ancora essere approvato.
L’art. 8 del DPCM prevede la presentazione di comunicazioni telematiche separate per gli investimenti effettuati nel periodo agevolato del 2017 (24 giugno-31 dicembre 2017) e per quelli effettuati nel 2018.

Quanto alle tempistiche, le istanze (tutte) devono essere presentate dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 (dal 60° al 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U., vale a dire dal 24 luglio 2018).
Entro il 21 novembre 2018 (120 giorni dal 24 luglio) sarà poi adottato il provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri recante l’indicazione dell’ammontare del credito effettivamente fruibile.
A regime, la domanda va presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

Si ricorda che il credito d’imposta è pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati e al 90% (previa approvazione della Commissione europea) nel caso di PMI e start up innovative.
L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e al 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Viene inoltre disposto che il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Modello F24 da inviare telematicamente

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 471/97 – da presentare solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena lo scarto – e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Non essendo presente alcuna disposizione di senso contrario, l’agevolazione dovrebbe essere soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

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