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Più tempo per la comunicazione dati fatture del terzo trimestre 2018


/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Lunedì, 9 luglio 2018
5-7 minuti

Il decreto legge “dignità”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 2 luglio 2018, tra le altre misure in materia fiscale e previdenziale rinvia di tre mesi la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre 2018.
Il termine per l’invio di tali dati viene infatti posticipato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019. In tal modo, la scadenza per la comunicazione delle fatture del terzo trimestre coinciderà con quella della comunicazione delle fatture del quarto trimestre 2018.

Va sottolineato che la novità in argomento interesserà soltanto i soggetti IVA che, per l’anno 2018, hanno scelto di trasmettere i dati delle fatture con cadenza trimestrale, inviando i dati del primo trimestre 2018 entro il 31 maggio scorso.
Nulla cambia, invece, per i soggetti IVA che, avvalendosi della possibilità offerta dall’art. 1-ter del DL 148/2017, hanno optato, mediante comportamento concludente, per la trasmissione semestrale dei dati delle fatture (si veda “Comportamento concludente per l’invio semestrale dei dati delle fatture 2018” del 12 marzo 2018). Tali soggetti, infatti, trasmettono due comunicazioni (in luogo di quattro) per l’anno 2018:
- la prima entro il 30 settembre 2018 (dati del primo semestre);
- la seconda entro il 28 febbraio 2019 (dati del secondo semestre).

La prima scadenza è stata fissata al 30 settembre 2018 dall’art. 1 comma 932 della L. 205/2017, prorogando il termine del 16 settembre originariamente stabilito dalla norma di riferimento (art. 21 del DL 78/2010).
Peraltro, l’art. 11 del decreto legge “dignità” esplicita tali scadenze, inserendole nell’ambito dell’art. 1-ter del DL 148/2017, ossia all’interno della norma che consente la trasmissione semestrale dei dati su base opzionale. Poiché il 30 settembre 2018 è una domenica, però, la scadenza del primo semestre si intende automaticamente posticipata al 1° ottobre 2018 (primo giorno non festivo successivo).

Per quanto riguarda, ancora una volta, i soggetti che inviano la comunicazione delle fatture su base trimestrale, la modifica stabilita dal decreto per l’invio dei dati del terzo trimestre impone un coordinamento con la comunicazione dei dati delle fatture effettuata su base opzionale ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella versione ante modifiche della L. 205/2017). Sul punto, presumibilmente, restano valide le motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate n. 29190 del 5 febbraio 2018, secondo cui i termini per le due comunicazioni (obbligatoria e opzionale) devono ritenersi coincidenti. Pertanto, anche i soggetti che hanno esercitato l’opzione in argomento al fine di beneficiare delle relative agevolazioni, dovrebbero aver tempo fino al 28 febbraio 2019 per inviare i dati delle fatture del terzo trimestre 2018.

Sotto il profilo del contenuto della comunicazione, il decreto “dignità” non prevede semplificazioni. Resta dunque confermata la facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità di cui all’art. 1-ter del DL 148/2018, già “semplificate” rispetto a quelle originariamente ammesse nel 2017, in fase di prima applicazione del “nuovo spesometro”.

Nessuna modifica è prevista, inoltre, con riferimento all’aspetto sanzionatorio. L’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97 continua a prevedere una sanzione su base trimestrale pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (con possibilità di riduzione alla metà per gli invii entro 15 giorni dalla scadenza). Resta ancora da chiarire, perciò, l’applicazione delle sanzioni per i soggetti che effettuano la trasmissione semestralmente.

Da ultimo, va osservato che i soggetti tenuti a emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2018 (vale a dire i soggetti IVA che operano nell’ambito dei subappalti pubblici e i soggetti diversi dai distributori di carburante che effettuano cessioni di benzina e gasolio per autotrazione) potranno beneficiare della semplificazione ammessa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2017, secondo la quale i dati delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio si intendono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e pertanto possono non essere inclusi nello “spesometro” (fermo restando l’obbligo di comunicare i dati delle altre fatture emesse e ricevute non transitate dal SdI).
Tuttavia, sempre con l’obiettivo di semplificare l’adempimento, la circolare citata chiarisce che anche in tali ipotesi i soggetti passivi possono inviare i dati di tutte le fatture senza distinzioni ove ciò risulti più agevole rispetto all’invio delle sole fatture non trasmesse sul SdI.

Infine, si ricorda che il decreto legge “dignità” interviene sulle comunicazioni per l’anno d’imposta 2018, mentre per l’anno d’imposta 2019 è confermata l’abolizione dell’adempimento (disposta dall’ultima legge di bilancio) in ragione dei sopravvenuti obblighi di fatturazione elettronica.

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