Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Rottamazione-BIS: scadenza del 31/07/18

Entro domani 31 luglio i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis (DL 148/2017) per i carichi 2017 dovranno procedere ad effettuare il versamento del dovuto o nel caso di opzione per il pagametno rateale al versamento della prima rata.
Entro lo stesso termine, i contribuenti "decaduti" ossia i contribuenti che hanno aderito alla “prima” rottamazione ma che non sono riusciti a pagare tempestivamente le prime rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017 ma che vi hanno proceduto entro lo scorso 7/12/2017 dovranno procedere al pagamento della 4° rata originariamente in scadenza il 30/04/2018.
Per quanti riguarda i "diniegati", ossia coloro che relativamente allistanza di adesione alla prima rottamazione avevano ricevuto il mancato accoglimento dell’istanza relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016 a causa del mancato pagamento di tutte le rate del piano scadute al 31/12/2016 possono essere nuovamente ammessi alla definizione nel rispetto di un ben preciso iter procedurale.
Presentata l'istanza entro lo scorso 15/05 e ricevuta dall'Agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti (rate scadute al 31.12.2016): entro il 31.07.2018 si dovrà procedere al pagamento in unica soluzione dell'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate (il mancato/carente/tardivo pagamento determina l’automatica improcedibilità dell’istanza, non potendosi più procedere con la definizione).
Per quanto riguarda invece la rottamazione bis per i carichi 2000-2016 i termini di pagamento sono posticipati: l'appuntamento è al 31/10/2018.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...