Entro domani 31 luglio i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis (DL 148/2017) per i carichi 2017 dovranno procedere ad effettuare il versamento del dovuto o nel caso di opzione per il pagametno rateale al versamento della prima rata.
Entro lo stesso termine, i contribuenti "decaduti" ossia i contribuenti che hanno aderito alla “prima” rottamazione ma che non sono riusciti a pagare tempestivamente le prime rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017 ma che vi hanno proceduto entro lo scorso 7/12/2017 dovranno procedere al pagamento della 4° rata originariamente in scadenza il 30/04/2018.
Per quanti riguarda i "diniegati", ossia coloro che relativamente allistanza di adesione alla prima rottamazione avevano ricevuto il mancato accoglimento dell’istanza relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016 a causa del mancato pagamento di tutte le rate del piano scadute al 31/12/2016 possono essere nuovamente ammessi alla definizione nel rispetto di un ben preciso iter procedurale.
Presentata l'istanza entro lo scorso 15/05 e ricevuta dall'Agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti (rate scadute al 31.12.2016): entro il 31.07.2018 si dovrà procedere al pagamento in unica soluzione dell'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate (il mancato/carente/tardivo pagamento determina l’automatica improcedibilità dell’istanza, non potendosi più procedere con la definizione).
Per quanto riguarda invece la rottamazione bis per i carichi 2000-2016 i termini di pagamento sono posticipati: l'appuntamento è al 31/10/2018.
Entro lo stesso termine, i contribuenti "decaduti" ossia i contribuenti che hanno aderito alla “prima” rottamazione ma che non sono riusciti a pagare tempestivamente le prime rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017 ma che vi hanno proceduto entro lo scorso 7/12/2017 dovranno procedere al pagamento della 4° rata originariamente in scadenza il 30/04/2018.
Per quanti riguarda i "diniegati", ossia coloro che relativamente allistanza di adesione alla prima rottamazione avevano ricevuto il mancato accoglimento dell’istanza relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016 a causa del mancato pagamento di tutte le rate del piano scadute al 31/12/2016 possono essere nuovamente ammessi alla definizione nel rispetto di un ben preciso iter procedurale.
Presentata l'istanza entro lo scorso 15/05 e ricevuta dall'Agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti (rate scadute al 31.12.2016): entro il 31.07.2018 si dovrà procedere al pagamento in unica soluzione dell'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate (il mancato/carente/tardivo pagamento determina l’automatica improcedibilità dell’istanza, non potendosi più procedere con la definizione).
Per quanto riguarda invece la rottamazione bis per i carichi 2000-2016 i termini di pagamento sono posticipati: l'appuntamento è al 31/10/2018.