Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Valore dei beni significativi da indicare in fattura


/ Stefano SPINA Mercoledì, 25 luglio 2018
5-6 minuti

Assonime, con la circolare n. 18 di ieri, commenta i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/2018 sulla disciplina dei beni significativi.

Si ricorda che l’art. 7 comma 1 lett. b) della L. n. 488/99 ha introdotto, dapprima in forma temporanea e poi come norma a regime, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per tutti i servizi relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie così come definite dalla normativa urbanistica purché eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
L’agevolazione pertanto riguarda, come ricordato nella circolare Min. Finanze n. 71/2000, gli interventi realizzati su unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 con esclusione dell’A/10, questo a prescindere dall’effettivo utilizzo degli immobili.

Il beneficio si estende anche agli interventi realizzati su interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa (in tal caso applicandosi esclusivamente sulle parti comuni e sulle unità abitative e non sulle altre), nonché a quelli sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, se destinati a dimora di persone fisiche, agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ex L. 659/61 se adibiti a stabile residenza di collettività e alle pertinenze di immobili abitativi.

L’agevolazione, riferita alle prestazioni di servizi, si estende anche a materie prime, semilavorati e beni finiti necessari per l’esecuzione dell’intervento, eccezion fatta per i cosiddetti “beni significativi” individuati in modo tassativo dal DM 29 dicembre 1999 nelle seguenti tipologie: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno nonché impianti di sicurezza.

In presenza di tali fattispecie, se il valore del “bene significativo” compreso nell’intervento e determinato sulla base dell’accordo contrattuale stipulato tra le parti contraenti supera la metà del valore pattuito per l’intera prestazione, l’aliquota IVA agevolata si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello del bene significativo. La differenza andrà invece fatturata con l’aliquota del 22%.

Poiché la norma non individua in forma puntuale quale possa essere il “valore” da prendere a riferimento, la citata circolare n. 15 dell’Agenzia delle Entrate ne analizza la fascia di “oscillazione”, precisando innanzitutto che esso debba tener conto solamente di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e quindi sia delle materie prime che della manodopera diretta. Tale valore non può in ogni caso essere inferiore all’eventuale prezzo di acquisto sul mercato dei beni stessi. In tal modo si vuole escludere dalla determinazione del valore il margine aggiunto, dal prestatore dell’opera, al costo di produzione o a quello di acquisizione.

La presenza di parti staccate (quali potrebbero essere, citando gli esempi della circolare, le tapparelle, le zanzariere o le grate di sicurezza) non deve influire sul valore dei beni significativi se queste posseggono un’autonomia funzionale rispetto al bene principale e quindi sconteranno l’aliquota agevolata senza alcun riferimento al loro valore. Invece, in assenza di autonomia funzionale, queste saranno considerate come parti integranti dei beni significativi e quindi concorreranno alla determinazione del valore di riferimento.

In riferimento agli obblighi documentali la circolare precisa che la fattura emessa per la prestazione deve riportare, oltre che al corrispettivo complessivamente pattuito, anche quello dei beni significativi forniti per l’intervento.
Tale indicazione risulta necessaria anche quando l’operazione risulta interamente assoggettata all’aliquota del 10%, questo per esigenze di corretta applicazione della norma.

Vanno integrati i documenti emessi dal 1° gennaio 2018

L’integrazione dei documenti dovrà avvenire per tutti i documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito dell’art. 1 comma 19 della L. 205/2017 il quale, con norma di interpretazione autentica, ha chiarito la nozione di “bene significativo” così come commentato dalla circolare n. 15/2018.
Viceversa, per il periodo antecedente, vale la clausola di salvaguardia, che fa salvi eventuali comportamenti difformi.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...