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Ancora operativo il bonus per le assunzioni di lavoratori over 50


/ Rossella QUINTAVALLE Sabato, 1 settembre 2018
5-6 minuti

L’art. 4, commi da 8 a 11 della L. 92/2012 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta a favore del datore di lavoro che assume lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, considerati soggetti molto svantaggiati (cfr. DM 17 ottobre 2017).

Il beneficio interessa le assunzioni effettuate dai soli datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico), anche a scopo di somministrazione e in tal caso anche quando il lavoratore sia in attesa di assegnazione. Il requisito fondamentale, oltre all’età che deve essere non inferiore ai 50 anni, è la sussistenza dello stato di disoccupazione da cui si desuma uno stato di inattività lavorativa di almeno 12 mesi, dichiarata al Centro per l’impiego competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”).
Tale dichiarazione può essere effettuata on line utilizzando il portale www.anpal.gov.it (circ. ANPAL n. 1/2017).
Una volta accertati i requisiti, l’assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno e anche part time; è inoltre ammessa l’agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo contributivo cui ha diritto il datore di lavoro consiste in uno sconto del 50% sui contributi a suo carico (INPS e INAIL) per un periodo pari a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le proroghe) e complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro i primi 12 mesi.

Agevolazione per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato

L’assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 ed in presenza della regolarità contributiva di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006.
È utile inoltre ricordare, in tema di assunzioni agevolate, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione conseguono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Il beneficio in questione non è soggetto alla regola del de minimis, ma subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale ed è dunque fruibile solo se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
L’incentivo è mantenuto anche nel caso in cui l’incremento non avvenga per dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, ovvero licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Per quanto concerne gli aspetti operativi, il datore di lavoro deve obbligatoriamente inoltrare un’apposita comunicazione all’INPS utilizzando il modulo di istanza on line “92-2012”, presente nel “Cassetto previdenziale aziende”; una volta acquisita la comunicazione, l’Istituto di previdenza assegna il codice di autorizzazione “2H”.
Nel flusso UniEmens la presenza di tali assunzioni agevolate è segnalata attraverso la valorizzazione, nell’elemento individuale “TipoContribuzione”, del codice “55” che assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012” (cfr. circ. INPS n. 111/2013 e messaggio n. 12212/2013).

Relativamente all’INAIL, il diritto alla riduzione del 50% dei premi è segnalato indicando l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il codice H,I,J,K,L,M a seconda che si tratti di assunzione a termine, trasformazione, proroga o assunzione a tempo indeterminato (H,I,J,K) o proroga o trasformazione di un contratto a termine di lavoratore assunto in precedenza, prima del compimento del cinquantesimo anno di età (L,M; nota INAIL n. 1147/2014).

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, diversamente non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

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