/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Sabato, 29 settembre 2018
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Con l’avvicinarsi del termine del 1° ottobre 2018 per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre o nel primo semestre 2018, può essere utile richiamare le modalità previste per regolarizzare eventuali violazioni.
Ad esempio, qualora un soggetto passivo IVA abbia inviato una comunicazione formalmente corretta (dunque non scartata), che tuttavia riporta dati errati con riferimento ad alcune fatture, può eseguire la correzione attraverso due modalità:
- annullando i dati trasmessi e inviando successivamente una nuova comunicazione con i dati corretti;
- rettificando la comunicazione originariamente inviata con la modifica dei soli dati errati.
In caso di annullamento, i dati inviati con la comunicazione originaria si considerano non trasmessi.
In caso di rettifica, invece, i dati originari sono sostituiti da quelli corretti (si precisa, a tal proposito, che anche nell’ipotesi di più rettifiche, la comunicazione da modificare è quella originaria).
Non sembra consigliabile l’invio di una nuova comunicazione senza annullamento o rettifica dei dati originari. Nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito Fatture e Corrispettivi, infatti, l’Agenzia delle Entrate invita a non replicare gli invii, precisando che i dati di una fattura trasmessi più volte in comunicazioni distinte, pur essendo accettati, sono memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti, e soltanto in un secondo momento sono sottoposti al controllo che esclude le duplicazioni.
Diversa è l’ipotesi in cui la comunicazione risulti incompleta, ossia priva dei dati di alcune delle fatture del periodo di riferimento. In tal caso, l’Agenzia ammette l’invio di una nuova comunicazione senza annullamento o rettifica della precedente. Tuttavia, il nuovo file deve contenere i soli dati delle fatture non ancora trasmessi (proprio al fine di evitare duplicazioni).
Se l’invio successivo all’annullamento, la rettifica o l’integrazione della comunicazione avvengono entro i termini previsti per l’adempimento non si configura alcuna violazione.
Qualora invece il termine sia già decorso e la comunicazione risulti omessa o errata, si applica la sanzione prevista dall’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97, pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, con un massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà (un euro per ciascuna fattura con un massimo di 500 euro per trimestre) nel caso in cui l’invio della comunicazione correttiva avvenga entro 15 giorni dalla scadenza.
Per quanto riguarda la comunicazione del secondo trimestre o primo semestre 2018, dunque, la sanzione “ridotta” si applica se l’invio correttivo è effettuato entro il 16 ottobre 2018.
A tal proposito si evidenzia nuovamente il dubbio già sollevato circa la corretta applicazione delle sanzioni per i soggetti passivi che inviano la comunicazione con cadenza semestrale (si veda “Ravvedimento sulla comunicazione dati fatture per tutto il 2017” del 9 aprile 2018). Non è ancora stato chiarito, infatti, se il limite massimo della sanzione nel caso dei soggetti “semestrali” debba essere calcolato distintamente per ciascuno dei due trimestri oggetto della comunicazione ovvero se debba essere parametrato al semestre. In quest’ultimo caso, tuttavia, a seconda della periodicità scelta per l’invio, si configurerebbe un trattamento differenziato tra i soggetti passivi IVA in rapporto al medesimo adempimento. Si propende perciò per la prima interpretazione.
Al fine di regolarizzare la comunicazione omessa o errata è inoltre possibile avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, fruendo dunque di un’ulteriore riduzione delle sanzioni applicabili.
In base a quanto indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017, il ravvedimento si applica:
- sulla sanzione “ridotta” se la regolarizzazione della comunicazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza;
- sulla sanzione “piena” se la regolarizzazione avviene a partire dal 16° giorno.
Dopodiché, la riduzione della sanzione si determina in base al momento in cui viene perfezionato il ravvedimento mediante il versamento della sanzione stessa.
Ad esempio, se l’invio correttivo dei dati di 45 fatture è effettuato entro il 16 ottobre 2018 e il ravvedimento è perfezionato entro il 31 dicembre 2018 (primo giorno feriale successivo al 90° giorno dalla scadenza), la sanzione “base”, pari a 45 euro (un euro per ciascuna fattura), è ulteriormente ridotta a 1/9 ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a-bis del DLgs. 472/97, per cui dovrà essere versato l’importo di 5 euro.
Si precisa, infine, che per rendere efficace la riduzione delle sanzioni a 1/8, a 1/7 o a 1/6 del minimo, ai sensi dell’art. 13 lettere b, b-bis e b-ter del DLgs. 472/97, il termine per il ravvedimento va computato avendo riguardo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (quindi, ad esempio, per l’anno 2018, il 30 aprile 2019).