Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Il box auto acquistato dà diritto a detrazione solo se di nuova costruzione


/ Arianna ZENI Giovedì, 20 settembre 2018

Il box auto acquistato dal contribuente a seguito di un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo eseguito da un’impresa non può beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito tale chiarimento con la risposta all’interpello n. 6 di ieri.

Nel caso di specie, un’impresa di costruzioni aveva precedentemente acquistato un intero stabile ed aveva effettuato interventi di trasformazione, con conseguenti frazionamenti e cambi di destinazione d’uso dei locali da civili abitazioni a box auto e cantine, al fine di rivenderli. Secondo l’Agenzia tale operazione non costituisce un intervento di “nuova costruzione” che consentirebbe di beneficiare della detrazione in argomento.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda, in particolare, gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).
Si tratta di una particolare fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione (cfr. C.M. 24 febbraio 1998 n. 57 e 11 maggio 1998 n. 121. Per un approfondimento si rinvia alla monografia on line “Detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio”).

Secondo l’interpretazione fornita dai documenti di prassi diramati in materia, la “realizzazione” dei parcheggi pertinenziali deve intendersi in senso oggettivo, prescindendo dal profilo soggettivo di chi la pone in essere.
Risultano così agevolate, indistintamente:
- sia la realizzazione delle autorimesse o posti auto ad opera del soggetto titolare dell’abitazione, il quale vi potrà provvedere, a seconda dei casi, “in economia” o tramite appalto a terzi delle opere a tal fine necessarie;
- sia la realizzazione delle autorimesse o posti auto ad opera di un soggetto (es. un’impresa di costruzione) diverso dal titolare dell’abitazione. Quest’ultimo, in tal caso, si limita ad acquistare l’autorimessa pertinenziale, avvalendosi dell’agevolazione in relazione alle spese di edificazione attestate dal costruttore.

Il termine “realizzazione” è sempre stato inteso come intervento “ex novo”

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che il termine “realizzazione” utilizzato dalla norma è sempre stato inteso dalla stessa Amministrazione finanziaria come esecuzione di un intervento “ex novo” (cfr., tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7, p. 239) e che tale fattispecie è l’unica in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini della detrazione IRPEF.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...