/ Arianna ZENI Giovedì, 20 settembre 2018
Il box auto acquistato dal contribuente a seguito di un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo eseguito da un’impresa non può beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito tale chiarimento con la risposta all’interpello n. 6 di ieri.
Nel caso di specie, un’impresa di costruzioni aveva precedentemente acquistato un intero stabile ed aveva effettuato interventi di trasformazione, con conseguenti frazionamenti e cambi di destinazione d’uso dei locali da civili abitazioni a box auto e cantine, al fine di rivenderli. Secondo l’Agenzia tale operazione non costituisce un intervento di “nuova costruzione” che consentirebbe di beneficiare della detrazione in argomento.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda, in particolare, gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).
Si tratta di una particolare fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione (cfr. C.M. 24 febbraio 1998 n. 57 e 11 maggio 1998 n. 121. Per un approfondimento si rinvia alla monografia on line “Detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio”).
Secondo l’interpretazione fornita dai documenti di prassi diramati in materia, la “realizzazione” dei parcheggi pertinenziali deve intendersi in senso oggettivo, prescindendo dal profilo soggettivo di chi la pone in essere.
Risultano così agevolate, indistintamente:
- sia la realizzazione delle autorimesse o posti auto ad opera del soggetto titolare dell’abitazione, il quale vi potrà provvedere, a seconda dei casi, “in economia” o tramite appalto a terzi delle opere a tal fine necessarie;
- sia la realizzazione delle autorimesse o posti auto ad opera di un soggetto (es. un’impresa di costruzione) diverso dal titolare dell’abitazione. Quest’ultimo, in tal caso, si limita ad acquistare l’autorimessa pertinenziale, avvalendosi dell’agevolazione in relazione alle spese di edificazione attestate dal costruttore.
Il termine “realizzazione” è sempre stato inteso come intervento “ex novo”
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che il termine “realizzazione” utilizzato dalla norma è sempre stato inteso dalla stessa Amministrazione finanziaria come esecuzione di un intervento “ex novo” (cfr., tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7, p. 239) e che tale fattispecie è l’unica in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini della detrazione IRPEF.