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Quel gran brutto vizio del sistema di interscambio nella fatturazione elettronica (SDI): aprire, leggere e archiviare la corrispondenza che riceve e che deve trasmettere. Se è vero infatti che lo SDI funge da postino nella filiera della fatturazione elettronica, è altrettanto evidente che il suo comportamento non è proprio ortodosso.
Ma è proprio grazie al suo comportamento un po’ sopra le righe che l’Agenzia delle Entrate potrà acquisire non solo i dati rilevanti fiscalmente di ogni singola fattura emessa o ricevuta (imponibile, aliquota IVA, eventuali spese riaddebitate, ecc.) ma anche, e forse soprattutto, i codici dei singoli articoli commercializzati dalle imprese, i prezzi e gli sconti praticati, le agevolazioni concesse ai clienti più fedeli, le condizioni di pagamento e quant’altro.
Ma queste informazioni cosa c’entrano con il contrasto all’evasione e al sommerso? In effetti le informazioni qualitative contenute nel corpo della fattura hanno poco a che vedere con tutto ciò e sembrano invece molto più interessanti ed appetibili per chi si occupa di marketing e profilazione, più o meno lecita, delle attività economiche.
Se lo scopo fosse soltanto quello di contrastare l’evasione, allora per il Fisco sarebbe sufficiente avere la “testata” e il “piede” della fattura elettronica che, in effetti, contengono i dati fiscalmente rilevanti ai fini del recupero delle imposte (IVA in primis). Pretendere invece tutta la fattura, compreso il cosiddetto “corpo” del documento fiscale per eccellenza, all’interno del quale sono appunto enucleati i codici articolo, gli sconti applicati e soprattutto i prezzi unitari praticati per ogni partita di merce o di servizi forniti, lascia piuttosto perplessi.
Sulla base di queste considerazioni si può facilmente presupporre che, una volta a regime la fatturazione elettronica, quando al sistema di interscambio saranno arrivate tutte le parcelle emesse ai nostri clienti, i commercialisti italiani correranno il rischio di ritrovare, magari su qualche nota piattaforma Internet, i prezzi praticati nelle varie zone d’Italia per la compilazione di un modello Redditi PF o per un qualsiasi altro adempimento.
Si tratta di rischi che potrà correre qualsiasi altra categoria economica o professionale operante in Italia, che dal 1.01.2019 dovrà dire ogni informazione, strategie di marketing comprese, al Grande Fratello Fisco.
Che l’obbligo di fatturazione elettronica e soprattutto le sue modalità di gestione non siano soltanto finalizzate alla lotta all’evasione, ce lo dicono poi le differenze per lo spesometro. Se è vero infatti che la fatturazione elettronica altro non è che uno spesometro H24, è anche vero che nella comunicazione dei dati il “corpo” della fattura emessa o ricevuta non forma oggetto di trasmissione telematica al Fisco. In questo senso, dunque, la fatturazione elettronica costituisce un obbligo ulteriore rispetto allo spesometro, poiché impone di trasmettere al Fisco nuovi e ulteriori dati.
In attesa di capire che cosa succederà effettivamente nei prossimi mesi, non rimane che precisare come anche per la fatturazione elettronica potrebbe valere il noto motto, già divenuto famoso ai tempi dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture: se l’evasore non fa lo spesometro, figuriamoci se farà la fattura elettronica.