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Per l’acquisto della sola pertinenza niente detrazione IRPEF


/ Arianna ZENI Martedì, 4 settembre 2018
4-5 minuti

Una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate il 20 agosto scorso sulla propria rivista telematica (sezione La Posta) ci consente di riepilogare brevemente la disciplina per la detraibilità dal reddito complessivo IRPEF degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui accesi in relazione all’abitazione principale.

La norma di riferimento è l’art. 15 del TUIR e nello specifico occorre riferirsi al comma 1 lett. b) oppure al comma 1-ter che riguardano, rispettivamente:
- gli interessi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale.

In entrambi i casi la detrazione IRPEF spetta nella misura del 19%, ma l’importo massimo detraibile è diverso.
In relazione alla prima fattispecie, la lett. b) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR prevede la detraibilità degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Il soggetto che detrae gli interessi passivi deve coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare acquistata con il denaro derivante dal mutuo e con l’intestatario del mutuo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2006 n. 17 e le istruzioni al modello REDDITI PF o 730). Il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetti anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (cfr. C.M. n. 95/2000, risposta 1.2.6 e circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7).

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto entro l’anno (12 mesi) anteriore o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.

L’Agenzia delle Entrate, nella suddetta risposta, ha ribadito che la detrazione non compete se il contratto di mutuo è stipulato per l’acquisto di una o più pertinenze dell’abitazione principale in via autonoma (cfr. C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 2.3.4, circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2018 e istruzioni al modello REDDITI PF o 730).
Per usufruire della detrazione anche rispetto alle pertinenze (ad esempio box, soffitte e cantine), occorre quindi che le stesse siano acquistate unitamente all’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Detraibili anche gli interessi passivi per la costruzione dell’abitazione principale

Ai sensi dell’art. 15 comma 1-ter del TUIR, invece, sono detraibili sempre nella misura del 19% gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

L’agevolazione spetta su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro a condizione che il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che al termine dell’edificazione avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del menzionato soggetto avvenga nei sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori di costruzione ovvero nei 18 mesi successivi.

L’unità immobiliare inoltre, deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori (art. 1 del DM 30 luglio 1999 n. 311).


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