/ Pamela ALBERTI Venerdì, 5 ottobre 2018
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Ai fini dell’applicazione del credito d’imposta agli investimenti pubblicitari sulla stampa on line, contrariamente al tenore letterale del DPCM 16 maggio 2018 n. 90, non rilevano i requisiti previsti dall’art. 7 del DLgs. 70/2017. Lo ha chiarito il Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito dell’aggiornamento delle FAQ del 3 ottobre (si veda “Per il bonus investimenti pubblicitari consentiti pagamenti con qualsiasi mezzo” del 4 ottobre).
L’art. 3 comma 1 del DPCM 16 maggio 2018 n. 90, nel disciplinare le condizioni “oggettive” per accedere al credito d’imposta in commento, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici “pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70”.
Quest’ultima disposizione fa parte del complesso normativo che disciplina tutto ciò che riguarda l’ammissione delle imprese editrici alla percezione del contributo pubblico diretto, e in particolare stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo.
Ai sensi del richiamato art. 7 comma 1 del DLgs. 70/2017, per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico e di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.
Inoltre, viene previsto che l’edizione digitale fruibile a titolo oneroso debba essere dotata di (art. 7 comma 4 del DLgs. 70/2017): un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti o di contenuti a pagamento; una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitale; un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari.
Come evidenziato nella risposta data dal Dipartimento, i requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale e alla sua fruibilità e multimedialità e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.
Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all’innovazione, alla multimedialità e alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.
Il Dipartimento osserva quindi che la circostanza che la testata on line sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche e il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono criteri essenziali (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate on line di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.
Assenza di riferimenti nella norma primaria
D’altro canto, osserva il Dipartimento, nella norma primaria che ha istituito il bonus (art. 57-bis del DL 50/2017) non è rinvenibile alcun elemento – né logico, né tanto meno testuale – che possa dare fondamento all’introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.
L’applicazione letterale dell’art. 3 comma 1 del DPCM 16 maggio 2018 n. 90 condurrebbe pertanto a introdurre elementi di selettività non giustificabili e limitativi della libera scelta, da parte degli operatori economici, delle testate digitali sulle quali acquistare gli spazi pubblicitari.
Il Dipartimento ritiene dunque che il richiamo all’art. 7 del DLgs. 70/2017, contenuto nel citato articolo 3, “non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all’applicazione – ai fini del bonus fiscale – di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti”.
Quindi, nonostante le disposizioni attuative, secondo quanto chiarito l’investimento pubblicitario può avvenire anche su giornali digitali che non hanno le suddette caratteristiche tecnologiche e non hanno contenuti che possono essere usufruiti a pagamento.