/ Arianna ZENI Giovedì, 27 dicembre 2018
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I commi 1031 – 1047 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 approvata al Senato contengono disposizioni che mirano ad introdurre disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi per l’acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni e per l’acquisto e l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Anzitutto vengono previsti contributi per coloro che acquistano, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km, qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro con IVA del 22% compresa. Si veda la voce “Autoveicoli/Disabili”, Guide Eutekne).
La misura del contributo:
- varia a seconda che, contestualmente all’acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
- è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 CO2 g/km (fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo e dell’imposta è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo).
Nel caso in cui, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, il contributo, è pari a 6.000 euro se le emissioni di CO2 dell’auto nuova variano da 0 a 20 g/km o 2.500 euro con emissioni di CO2 da 21 a 70 g/km.
In assenza della rottamazione, il contributo, sempre parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, sarà di entità inferiore e potrà essere pari a 4.000 euro se le emissioni di CO2 dell’auto nuova variano da 0 a 20 g/km o 1.500 euro con emissioni di CO2 da 21 a 70 g/km.
Il contributo sarà corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (verrà applicato uno sconto sul prezzo) e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Viene altresì introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall box”) dei privati (anche installate sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.). L’agevolazione è riconosciuta per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La nuova detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Contestualmente, è riconosciuto un contributo per coloro che acquistano, nell’anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1, 2.
Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Nuova imposta differenziata per fasce di emissioni
Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.
L’imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni:
- da 161 a 175 g/km di emissioni di CO2 dei veicoli M1, l’imposta è pari a 1.100 euro;
- da 176 a 200 CO2 g/km è pari a 1.600 euro;
- da 201 a 250 CO2 g/km è pari a 2.000 euro;
- superiore a 250 CO2 g/km è pari a 2.500 euro.