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DSU entro il 31 dicembre per il bonus bebè 2018


/ Elisa TOMBARI Venerdì, 7 dicembre 2018
5-6 minuti

Con il messaggio n. 4569 di ieri, l’INPS ha ricordato che il 31 dicembre 2018 scade il termine ultimo per presentare la DSU per il rinnovo dell’ISEE 2018, ai fini dell’erogazione delle mensilità dell’assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) riferite all’anno 2018.

Introdotto dall’art. 1, commi 125-129 della L. 190/2014 per i figli nati o adottati nel biennio 2015-2017, fino al compimento del terzo anno di età (o di ingresso in famiglia del minore), il bonus bebè è stato successivamente prorogato anche per il 2018, con una riduzione del periodo di erogazione, garantita fino al compimento del primo anno del bambino (art. 1, commi 248 e 249 della L. 205/2017).

Secondo il DPCM attuativo del 27 febbraio 2015, attualmente la misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE del nucleo familiare (messaggio INPS 19 gennaio 2017 n. 261), per un importo pari a 960 euro annui (ossia 80 euro al mese) per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro annui; la misura dell’assegno sale, invece, a 1.920 euro annui (quindi 160 euro mensili) per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro l’anno.
La sussistenza di un ISEE in corso di validità per ciascun anno di concessione del beneficio è un requisito di legge che determina, da un lato, l’accoglimento delle domande e, dall’altro, la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno in questione per gli anni successivi al primo.

Per tale ragione occorre presentare la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) in cui vengano indicati nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio; dal momento che la DSU ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene presentata, nonostante la domanda di assegno si presenti una sola volta, è necessario che il beneficiario rinnovi la DSU per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Al riguardo, l’Istituto di previdenza ha riscontrato come per molte delle domande di assegno presentate per il triennio 2015-2017 non sia ancora stata presentata la DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2018, con conseguente sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso (tutt’ora erogabile data la durata triennale della prestazione riferita a quegli anni).
Ai fini della ripresa dei pagamenti, i soggetti interessati dalla sospensione che avevano in pagamento l’assegno nel 2017 dovranno presentare la DSU, come detto, entro fine anno; in mancanza, subiranno la perdita delle mensilità per l’anno 2018 e decadranno dalla domanda di assegno presentata nel 2017.

Tuttavia, qualora i predetti soggetti siano ancora in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare una nuova domanda il prossimo anno per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
A titolo esemplificativo, si ipotizzi che la nascita del bambino sia avvenuta a maggio del 2017 e che il richiedente, avendo presentato la DSU a giugno 2017 e la domanda di assegno a luglio 2017, percepisca l’assegno fino a dicembre 2017.

La mancata presentazione della DSU per il 2018, come detto, determina la sospensione dell’erogazione delle mensilità di assegno per il 2018. In questa situazione possono verificarsi due casi: se l’utente presenterà la predetta DSU entro il prossimo 31 dicembre (con validità fino al 15 gennaio 2019), la domanda sospesa verrà riattivata e l’erogazione dell’assegno riprenderà a partire dal mese successivo alla presentazione della DSU, unitamente al versamento delle mensilità 2018 arretrate.

Senza DSU decadenza dalla domanda presentata nel 2017

La mancata presentazione della DSU, invece, determinerà la decadenza dalla domanda di assegno presentata nel 2017 e le mensilità per il 2018 non potranno più essere corrisposte. In tal caso, sarà possibile ripresentare una nuova domanda nel 2019, ma non sarà possibile ottenere il recupero delle mensilità per il 2018.

Il bonus bebè, lo si ricorda, costituisce una misura in fase sperimentale che sarà, probabilmente, oggetto di proroga anche per l’anno 2019.
Infatti, nel Ddl. di conversione del DL 119/2018 approvato dal Senato e ora all’esame della Camera è stata introdotta la proroga del bonus per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età; l’assegno dovrebbe inoltre essere più ricco, grazie all’aumento previsto nella misura del 20% a partire dal secondo figlio (al riguardo, si veda “Possibile la proroga del «bonus bebè» per il 2019” del 26 novembre 2018).

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