27/12/2018 | di Simone Vallasciani
Complicazioni in vista per i consumatori finali (ossia per coloro che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni) con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 2019.
L'art. 1, c. 3 D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 dispone che:
- le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
L'Agenzia delle Entrate nel corso di un convegno ha affermato che nella copia deve essere esplicitamente evidenziato che si tratta della copia della fattura trasmessa (o, riteniamo, che sarà trasmessa, dato che la trasmissione può avvenire dopo l'effettuazione dell'operazione) e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Quindi, dato che dal 01/01/2019 la fattura tradizionale cartacea o analogica (ossia inviata tramite mail) non avrà più alcun valore tributario, solo la fattura elettronica potrà documentare ai fini fiscali gli oneri detraibili di cui al D.P.R. n. 917/1986 (che sono quelli che principalmente interessano i consumatori finali destinatari di fatture, ad esempio per la detrazione per lavori edili.
Da qui nascono le complicazioni, in quanto il “privato” interessato a detrarre oneri documentati da fattura dovrà accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, dotandosi di identità SPID oppure di credenziali per l'accesso a Fisconline. Un soggetto poco avvezzo alle moderne tecnologie (buona parte dei contribuenti) non sarà capace di provvedere a ciò e quindi si rivolgerà al suo professionista di fiducia, che si vedrà gravato di “lavori” di assistenza di questo tipo, tutt'altro che qualificati, gratificanti e redditizi.
Inoltre, il consumatore finale si troverà esposto al rischio che chi ha emesso la fattura cartacea non abbia poi inviato all'Agenzia delle Entrate la fattura elettronica; per evitare ciò, preferirà posticipare il pagamento al momento in cui avrà la disponibilità della fattura elettronica. In tal caso il fornitore dovrà posticipare l'incasso e gestire il credito, a causa dei possibili ritardi nei pagamenti, anche pretestuosi, legati alla disponibilità della fattura elettronica per il suo cliente.
Sotto altro aspetto, i maggiori oneri burocratici che la fattura elettronica causa agli operatori potrebbero incentivare il “nero”, con sconto al cliente sul corrispettivo, specie per le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico che già prevedono una procedura articolata.
Per evitare le complicazioni descritte, occorre un intervento del legislatore (o almeno dell'Agenzia delle Entrate) che espressamente consideri fiscalmente valida la fattura cartacea o analogica rilasciata ai consumatori finali.
Infine si evidenzia che non vi è obbligo di fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, quindi per tutte le spese sanitarie (dentista, visite specialistiche, analisi ecc.) l'ampia platea di contribuenti che sostiene spese sanitarie potrà evitare gli inconvenienti esposti.
L'introduzione della macchinosissima fattura elettronica tra privati si inserisce nella serie di provvedimenti che complica la vita alla gran parte degli operatori senza alcun sostanziale effetto sulla lotta all'evasione e non giustifica le complicazioni per la gran parte degli operatori, nonché i rischi connessi alla violazione della loro privacy.