27/12/2018 | di Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti
Il 18.12.2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi in vigore dal 19.12.2018, la legge 17.12.2018, n. 136, che ha convertito il D.L. 119/2018 (il Decreto Fiscale). Tra le modifiche figura anche un ulteriore esonero dall’imminente obbligo della fatturazione elettronica. Saranno esclusi, tra gli altri soggetti quali minimi e forfettari, anche tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Soggetti esclusi: ASL; Aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; parafarmacie; iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari; strutture sanitarie accreditate e non con il SSN.
L’esonero riguarda solo le prestazioni fatturate che ricadono nell’obbligo dell’invio al Sistema TS, così come le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di emettere la fattura ma la stessa è richiesta dal cliente. Se un’operazione fatturata non dovesse essere inviata al Sistema TS, ricadrebbe nell’obbligo di fatturazione elettronica (dal 2019), così come non opera l’esonero dalla conservazione elettronica per le fatture ricevute, a differenza dei soggetti minimi e forfettari che dovrebbero essere trattati alla stregua dei privati, perciò possono richiedere fattura cartacea o alternativamente comunicare la PEC per la ricezione.
Per esempio, uno psicologo in regime ordinario (nel senso non minimo o forfettario) che effettua operazioni e le comunica al sistema TS potrebbe trovarsi davanti a 2 alternative per il 2019:
1 - passare al regime forfettario se ne ha convenienza: per esempio, ha un reddito alto e non ha ingenti oneri detraibili, né alti costi, o meglio la sua percentuale di redditività è mediamente sufficiente a coprire i costi che effettivamente sostiene. Dovrà sempre effettuare l’invio al Sistema TS, ma se un’operazione non fosse soggetta a tale obbligo, non sarebbe comunque tenuto all’invio elettronico in quanto soggetto forfettario.
2 - restare nel regime ordinario: per esempio, perchè sostiene ingenti costi, molto superiori rispetto alla percentuale stabilita dal regime forfettario, ha ingenti oneri detraibili e versa anche una somma in previdenza complementare. Dovrà sempre effettuare l’invio al TS e ciò lo esonererà dall’emissione elettronica; tuttavia, se non comunicherà qualche fattura, dovrà inviarla elettronicamente e in ogni caso conservare le fatture ricevute, sempre elettronicamente.
Il 18.12.2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi in vigore dal 19.12.2018, la legge 17.12.2018, n. 136, che ha convertito il D.L. 119/2018 (il Decreto Fiscale). Tra le modifiche figura anche un ulteriore esonero dall’imminente obbligo della fatturazione elettronica. Saranno esclusi, tra gli altri soggetti quali minimi e forfettari, anche tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Soggetti esclusi: ASL; Aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; parafarmacie; iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari; strutture sanitarie accreditate e non con il SSN.
L’esonero riguarda solo le prestazioni fatturate che ricadono nell’obbligo dell’invio al Sistema TS, così come le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di emettere la fattura ma la stessa è richiesta dal cliente. Se un’operazione fatturata non dovesse essere inviata al Sistema TS, ricadrebbe nell’obbligo di fatturazione elettronica (dal 2019), così come non opera l’esonero dalla conservazione elettronica per le fatture ricevute, a differenza dei soggetti minimi e forfettari che dovrebbero essere trattati alla stregua dei privati, perciò possono richiedere fattura cartacea o alternativamente comunicare la PEC per la ricezione.
Per esempio, uno psicologo in regime ordinario (nel senso non minimo o forfettario) che effettua operazioni e le comunica al sistema TS potrebbe trovarsi davanti a 2 alternative per il 2019:
1 - passare al regime forfettario se ne ha convenienza: per esempio, ha un reddito alto e non ha ingenti oneri detraibili, né alti costi, o meglio la sua percentuale di redditività è mediamente sufficiente a coprire i costi che effettivamente sostiene. Dovrà sempre effettuare l’invio al Sistema TS, ma se un’operazione non fosse soggetta a tale obbligo, non sarebbe comunque tenuto all’invio elettronico in quanto soggetto forfettario.
2 - restare nel regime ordinario: per esempio, perchè sostiene ingenti costi, molto superiori rispetto alla percentuale stabilita dal regime forfettario, ha ingenti oneri detraibili e versa anche una somma in previdenza complementare. Dovrà sempre effettuare l’invio al TS e ciò lo esonererà dall’emissione elettronica; tuttavia, se non comunicherà qualche fattura, dovrà inviarla elettronicamente e in ogni caso conservare le fatture ricevute, sempre elettronicamente.