Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Professionisti, le regole per gli incassi di fine/inizio anno

3-4 minuti

Occhio ai pagamenti e incassi di fine anno. I professionisti e le imprese minori che determinano il reddito sulla base delle movimentazioni finanziarie, infatti, dovranno prestare particolare attenzione all’esatto esercizio in cui si manifesta la movimentazione finanziaria. A tal proposito è opportuno prestare attenzione a tutte quelle operazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento nel quale i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute. Vengono in soccorso i chiarimenti resi dall’Amministrazione Finanziaria sull’individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi percepiti e delle spese sostenute nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, data l’analogia tra l'art 66, c. 1, del Tuir (“imprese minori”) e l'art. 54, c. 1, sempre del Tuir (“lavoro autonomo”).
Tra i più recenti interventi sul tema dell’Agenzia delle Entrate, si segnala la circolare 13.04.2017, n.11/E. La norma sul lavoro autonomo adotta quale criterio di imputazione al periodo di imposta il cosiddetto “principio di cassa”, in base al quale concorrono a determinare il reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta. Riassumendo, i compensi sono imponibili e le spese deducibili rispettivamente alla data di percezione e sostenimento, indipendentemente dal periodo di maturazione.
Tuttavia, accade spesso che alcuni importi siano incassati o pagati a fine anno. In questo caso assume fondamentale importanza l’esatta collocazione temporale dei proventi e delle spese. Ma la fattispecie sopra descritta incontra ostacoli naturali di non poco conto nel caso di strumenti di pagamento bancari diversi dal denaro contante. I compensi incassati per mezzo di assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui sono ricevuti dal committente. D’altra parte, i pagamenti sono effettuati nel momento in cui l’assegno è consegnato materialmente alla controparte. Non rileva, per quanto riguarda i compensi incassati, il versamento sul conto corrente del soggetto percettore.
Per quanto riguarda gli incassi tramite bonifico o ricevuta bancaria, la data che rileva è quella in cui il soggetto percettore riceve l’accredito della somma sul conto corrente, ovvero la cosiddetta “data disponibile”. Specularmente, il pagamento avviene al momento del materiale addebito sul conto corrente.
A livello reddituale, non assumono rilevanza la data della valuta, quella dell’ordinativo di pagamento e quella in cui il percettore è venuto a conoscenza dell’accredito.
Nel caso di pagamenti con carta di credito/debito, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...