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L’art. 17, c. 5 D.P.R. 633/1972 in tema di inversione contabile prescrive un adempimento particolare: l’integrazione della fattura ricevuta dal cessionario/committente con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e sua annotazione nel registro IVA a debito entro il mese di ricezione o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dalla ricezione e con riferimento al relativo mese. Insomma, la prima scadenza per la nuova gestione tutta digitale è fissata per il 15.02.2019. Ma come integrare oggi un documento elettronico non modificabile (xmlfattura)?
1) Già la circolare dell'Agenzia delle Entrate 2.07.2018, n. 13/E ha dato una prima risposta, richiamando anche la precedente risoluzione 10.04.2017, n. 46/E: si propone la redazione di un nuovo “documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”. Entrambi saranno posti in conservazione entro i termini di legge. Soluzione, questa, che poco si concilia con l’esigenza di semplificazione e con l’impostazione attuale dei sistemi di conservazione delle fatture elettroniche.
2) Anche Assosoftware (nota 18.09.2018) ha ipotizzato alcune soluzioni tecniche di integrazione con l’appunto, condivisibile, che occorre consentire la rintracciabilità biunivoca dei documenti, per esempio riportando sul registro IVA acquisti l’identificativo SdI (progressivo univoco) o il nome file XML o l'hash del file XML. Le soluzioni prospettate non prevedono la redazione di altri documenti, ritenuti da Assosoftware non necessari.
3) Da ultima l’Agenzia delle Entrate con risposta a quesito ha suggerito la redazione di un nuovo documento xmlfattura riportante l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione, sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente. Tale documento contenente i riferimenti ex art. 17 - nonché i dati del fornitore, fattura originaria e numero - verrebbe quindi portato automaticamente in conservazione a norma.
Tale ultima soluzione trova anche un limite operativo nella mancanza di conoscenza/esperienza “dell’adempimento integrativo” per la maggioranza delle piccole/piccolissime imprese emittenti fatture perché, da sempre, delegato al proprio commercialista di fiducia.
Nelle more della pubblicazione di un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e in considerazione del fatto che in questa nuova era digitale risulterebbe paradossale dover creare documenti analogici (caso 1) o documenti senza uno standard predefinito di riconciliazione (caso 3), per risolvere l’impasse, la soluzione prospettata da Assosoftware pare condivisibile per il fatto che risulta molto più semplice indicare nella registrazione contabile l’Identificativo univoco assegnato dal Sistema di Interscambio (SdI). La corretta tenuta dei registri IVA (riportante anche questo codice) permetterà di dimostrarne l’integrazione ex lege ed eviterà di produrre ulteriore documentazione non necessaria, ricordando l'art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 471/1997: qualsiasi comportamento intrapreso che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, non sarà oggetto di sanzione.
L’art. 17, c. 5 D.P.R. 633/1972 in tema di inversione contabile prescrive un adempimento particolare: l’integrazione della fattura ricevuta dal cessionario/committente con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e sua annotazione nel registro IVA a debito entro il mese di ricezione o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dalla ricezione e con riferimento al relativo mese. Insomma, la prima scadenza per la nuova gestione tutta digitale è fissata per il 15.02.2019. Ma come integrare oggi un documento elettronico non modificabile (xmlfattura)?
1) Già la circolare dell'Agenzia delle Entrate 2.07.2018, n. 13/E ha dato una prima risposta, richiamando anche la precedente risoluzione 10.04.2017, n. 46/E: si propone la redazione di un nuovo “documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”. Entrambi saranno posti in conservazione entro i termini di legge. Soluzione, questa, che poco si concilia con l’esigenza di semplificazione e con l’impostazione attuale dei sistemi di conservazione delle fatture elettroniche.
2) Anche Assosoftware (nota 18.09.2018) ha ipotizzato alcune soluzioni tecniche di integrazione con l’appunto, condivisibile, che occorre consentire la rintracciabilità biunivoca dei documenti, per esempio riportando sul registro IVA acquisti l’identificativo SdI (progressivo univoco) o il nome file XML o l'hash del file XML. Le soluzioni prospettate non prevedono la redazione di altri documenti, ritenuti da Assosoftware non necessari.
3) Da ultima l’Agenzia delle Entrate con risposta a quesito ha suggerito la redazione di un nuovo documento xmlfattura riportante l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione, sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente. Tale documento contenente i riferimenti ex art. 17 - nonché i dati del fornitore, fattura originaria e numero - verrebbe quindi portato automaticamente in conservazione a norma.
Tale ultima soluzione trova anche un limite operativo nella mancanza di conoscenza/esperienza “dell’adempimento integrativo” per la maggioranza delle piccole/piccolissime imprese emittenti fatture perché, da sempre, delegato al proprio commercialista di fiducia.
Nelle more della pubblicazione di un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e in considerazione del fatto che in questa nuova era digitale risulterebbe paradossale dover creare documenti analogici (caso 1) o documenti senza uno standard predefinito di riconciliazione (caso 3), per risolvere l’impasse, la soluzione prospettata da Assosoftware pare condivisibile per il fatto che risulta molto più semplice indicare nella registrazione contabile l’Identificativo univoco assegnato dal Sistema di Interscambio (SdI). La corretta tenuta dei registri IVA (riportante anche questo codice) permetterà di dimostrarne l’integrazione ex lege ed eviterà di produrre ulteriore documentazione non necessaria, ricordando l'art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 471/1997: qualsiasi comportamento intrapreso che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, non sarà oggetto di sanzione.