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Primo test per la detrazione dell’IVA sulle e-fatture obbligatorie


/ Luca BILANCINI Giovedì, 14 febbraio 2019
5-6 minuti

Il soggetto passivo che abbia ricevuto e annotato, entro il 15 febbraio, fatture relative a operazioni effettuate nel mese precedente, potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione periodica del mese di gennaio. Si tratta di una delle novità contenute nel DL 119/2018, che hanno modificato l’art. 1 comma 1 del DPR 100/98.

Considerato che fra il momento di effettuazione dell’operazione, la data di trasmissione della fattura elettronica e la ricezione della stessa da parte del destinatario possono trascorrere diversi giorni, la misura legislativa che consente di traslare la detrazione al mese di effettuazione dell’operazione si sta rivelando quanto mai opportuna.
A fronte della riduzione delle sanzioni per la tardiva trasmissione del documento, il soggetto passivo che abbia operato, ad esempio, una cessione di beni nel mese di gennaio 2019, potrà inviare la e-fattura al Sistema di Interscambio entro il 18 febbraio (essendo il 16 e il 17 festivi) senza vedere applicate le sanzioni per omessa fatturazione previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97. Ciò comporta inevitabilmente il fatto che il cliente non necessariamente avrà la certezza di ricevere il documento entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione, come precisato dalla circolare Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2018 n. 1, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/112/CE, occorre la coesistenza del presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione e di quello, formale, del “possesso di una valida fattura d’acquisto”.
Nel processo di fatturazione elettronica, il documento si intende ricevuto dal cessionario o committente se è stato correttamente recapitato al suo indirizzo telematico o se, in caso di impossibilità di consegna, il soggetto passivo ne ha preso visione accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi”. Solo in tale momento vi sarà la sussistenza dei presupposti, sostanziale e formale, che consentono l’esercizio della detrazione.

Queste disposizioni vanno, inoltre, coordinate con le novità in tema di annotazione degli acquisti, conseguenti alle modifiche dell’art. 25 del DPR 633/72. L’art. 13 del DL 119/2018 ha, infatti, previsto l’abolizione dell’obbligo di protocollazione delle fatture di acquisto. Tale adempimento, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, “risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI”.
Potrebbe quindi accadere che siano ricevute e automaticamente “protocollate” dal Sistema, ad esempio, l’11 febbraio 2019, fatture emesse dal cedente/prestatore il 7 febbraio e, in data successiva, documenti relativi al mese precedente.
In tale circostanza sarà comunque possibile, avvalendosi delle funzionalità consentite dalla propria software house, annotare la e-fattura ricevuta l’11 del mese, esercitando la detrazione nel mese di febbraio e registrare, il 12 febbraio, la fattura ricevuta in pari data, facendo confluire la relativa imposta detraibile nella liquidazione riferita al mese di gennaio.

Possibile regolarizzare l’erronea detrazione

Può peraltro accadere che il cessionario, pur non essendo in possesso della fattura elettronica e disponendo soltanto della copia cartacea della stessa (non valida ai fini fiscali), proceda comunque, erroneamente, ad annotare il documento e detrarre la relativa imposta nel mese di gennaio.
In tal caso l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate il 27 novembre 2018 sul proprio portale, ha precisato che, nel caso in cui la suddetta fattura venga ricevuta entro il termine per la liquidazione periodica di riferimento, non sarebbe applicata la sanzione per l’indebita detrazione. Diversamente, se il documento non fosse ricevuto tramite il Sistema di Interscambio entro tale liquidazione, risulterà applicabile la sanzione, in quanto il cessionario/committente “ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare”.

Queste indicazioni risultavano presenti nella già citata relazione illustrativa al DL 119/2018. In tale circostanza, infatti, veniva precisato che il cessionario o committente che avesse detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica sarebbe stato “indenne dalle sanzioni” nel caso in cui il documento fosse stato emesso entro i termini della propria liquidazione periodica.

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