/ Emanuele GRECO Giovedì, 25 aprile 2019
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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 130 di ieri, ha confermato che è possibile emettere fattura elettronica, su base facoltativa, per le cessioni all’esportazione ex art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, non essendo più obbligatoria l’apposizione del “visto uscire” sulla fattura da parte della Dogana di uscita dei beni dal territorio della Ue.
Inoltre, per le cessioni all’esportazione non è dovuta la presentazione del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, trattandosi di operazioni già documentate mediante bolletta doganale di esportazione.
L’istanza relativa alla risposta n. 130/2019 dell’Agenzia delle Entrate riguardava un esportatore che aveva scelto di emettere fatture in formato elettronico per tali operazioni e che si trovava di fronte all’impossibilità di allegare al file XML l’identificativo della bolletta doganale di esportazione (documento il quale, a sua volta, richiede che sia stata emessa la fattura).
In una situazione di questo tipo, l’Agenzia delle Entrate – nella risposta pubblicata ieri – indica che:
- la fattura elettronica, emessa mediante Sistema di Interscambio (SdI), non è obbligatoria per le esportazioni ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, trattandosi di operazioni nei confronti di cessionari non residenti né stabiliti in Italia;
- la fattura elettronica può comunque essere emessa tramite SdI, su base opzionale da parte del cedente, per effetto del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, avendo cura di inserire un codice destinatario convenzionale (nella specie “XXXXXXX”).
Qualora la e-fattura sia emessa facoltativamente, come nel caso di specie, ai fini della prova delle cessioni all’esportazione, è sufficiente il rilascio del codice MRN da parte della Dogana di esportazione, a seguito della presentazione del DAE (codice MRN poi verificabile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane, interrogando il sistema AIDA). In vigenza del Regolamento Ce n. 1875/2006, la prova dell’uscita dei beni dalla Ue, spediti o trasportati dal cedente, non richiede più obbligatoriamente il visto sul documento cartaceo da presentarsi alla Dogana di uscita.
Per quanto concerne, invece, la comunicazione transfrontaliera o “esterometro”, non è dovuta la trasmissione dei dati delle cessioni all’esportazione. Lo dispone la stessa norma istitutiva dell’adempimento (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), la quale esclude dall’adempimento le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale”, come avviene nel caso delle esportazioni con la presentazione del DAE.
Quanto indicato nella risposta ad interpello n. 130 può essere di utilità per le cessioni all’esportazione c.d. “triangolari” nazionali, caratterizzate da una doppia cessione non imponibile (quella tra primo cedente e promotore della “triangolare” e quella successiva tra promotore e cessionario extra Ue).
Dubbi per la prova nelle esportazioni “triangolari”
In tale configurazione, difatti, è attualmente richiesto che il primo cedente – non essendo colui il quale espleta le formalità doganali – fornisca la prova dell’esportazione secondo le modalità tradizionali ossia mediante l’apposizione sulla fattura del c.d. “visto uscire” da parte dell’Ufficio doganale (cfr. Nota Agenzia delle Dogane 27 giugno 2007 n. 3945; C.M. 13 febbraio 1997 n. 35).
Considerato che il primo cedente è comunque obbligato ad emettere fattura elettronica (trattandosi di un’operazione nei confronti di un soggetto residente o stabilito in Italia), dovrebbe venire riconosciuta la possibilità di provare l’uscita dei beni dal territorio Ue, ai fini del regime di non imponibilità, mediante la verifica del MRN, sempre che tale informazione sia effettivamente rilasciata dal promotore. In questo senso potrebbe risultare utile il principio della risposta ad interpello pubblicata ieri, nella misura in cui riconosce la validità del MRN, in luogo del “visto uscire”, al fine di superare le “criticità” nei casi di fattura emessa in formato elettronico.
Peraltro, la presentazione delle fatture in Dogana (in regime di non imponibilità) è curata, tipicamente, dal secondo cedente, il quale è in possesso della sola copia cartacea della fattura elettronica emessa dal proprio fornitore (primo cedente).
In base alla risposta ad interpello n. 130, appare chiaro che il promotore può emettere fattura elettronica su base facoltativa e che, in ogni caso, non è tenuto alla presentazione dell’esterometro, essendo la propria cessione documentata mediante bolletta doganale. Resterebbero, però, ancora da definire le modalità riconosciute dagli Uffici affinché il primo cedente possa provare l’uscita dei beni dal territorio Ue e, in particolare, se possa risultare sufficiente l’apposizione del “visto uscire” sulla copia cartacea della e-fattura emessa. Su questo ultimo punto l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa.