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Partecipazioni dei forfetari salve per il 2019

/ Paola RIVETTI Giovedì, 11 aprile 2019
5-7 minuti

Con la circolare n. 9, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al riformato regime forfetario ex L. 190/2014.
In relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazioni (art. 1 comma 57 lett. d) della L. 190/2014), viene confermato l’orientamento restrittivo che era emerso nei primi chiarimenti forniti nel corso degli incontri con la stampa specializzata a inizio anno: a prescindere dal fatto che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta, la causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuoverla.

Tale principio:
- vale per tutte le partecipazioni (anche a titolo di nuda proprietà) in società di persone, associazioni, imprese familiari, aziende coniugali, con la sola eccezione delle società semplici (tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa), e nelle srl, ove rilevanti;
- subisce un’eccezione limitatamente al 2019 in quanto, in considerazione delle tempistiche di approvazione della legge di bilancio, chi a fine 2018 risultava titolare di una partecipazione tale da far scattare la causa ostativa, può comunque applicare il regime agevolato, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.

Nella differente ipotesi, invece, in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova entro la fine dell’anno, fuoriuscirà dal regime forfetario dall’anno successivo.

Rispetto all’esclusione determinata dalla partecipazione in srl, viene precisato che:
- per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’art. 2359 commi 1 e 2 c.c.;
- nell’ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari di cui all’art. 5 comma 5 del TUIR; ad esempio –viene esemplificato – la causa ostativa opererà nel caso in cui la moglie del contribuente che applica il regime forfetario detiene una partecipazione pari al 50% in una srl che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente.

Quanto all’ulteriore condizione necessaria all’attivazione della causa ostativa, ossia che la srl eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto forfetario, viene ribadito che occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla srl, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

Peraltro, nell’ipotesi di attività esercitate dalla srl appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate sarà ritenuta sussistente ogniqualvolta la persona fisica in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

In relazione alla causa di esclusione connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro (art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014), è stato precisato che:
- la verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta in cui si applica il regime; quindi, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018 può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che abbia fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020;

- la prevalenza è intesa in senso assoluto, per cui i ricavi e i compensi nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili devono essere in ogni caso superiori al 50% del totale;

- sono interessati dalla causa ostativa i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, al netto delle specifiche esclusioni indicate nella circolare (ad esempio, i pensionati ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge, i revisori e i sindaci di società, ma inclusi gli amministratori e i collaboratori);

- per quanto riguarda la locuzione riguardante i “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro, si tratta dei soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Viene poi riconosciuta la possibilità di applicare tardivamente il regime da parte di coloro che, nelle more della pubblicazione della presente circolare, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti i quali possono regolarizzare i dati delle fatture emettendo note di variazione (cfr. circ. n. 10/2016, § 4).

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