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Fatture ricevute in ritardo da comunicare nel periodo precedente


/ Emanuele GRECO Lunedì, 20 maggio 2019
5-7 minuti

A seguito delle modifiche apportate al DPR 100/98 dall’art. 14 comma 1 del DL 119/2018, è possibile computare in detrazione nel mese precedente l’imposta emergente dalle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per fare un esempio, nell’ipotesi di una cessione di beni consegnati il 26 febbraio 2019, documentata mediante fattura elettronica, il documento transitato per il Sistema di Interscambio potrebbe essere pervenuto al cessionario il 2 marzo 2019. Per effetto del nuovo art. 1 del DPR 100/98, il documento ricevuto è registrato entro il 15 marzo 2019 ed è possibile computare in detrazione l’imposta addebitata in via di rivalsa nella liquidazione relativa al mese di febbraio 2019.

Quanto descritto è coerente con le altre modifiche stabilite dal DL 119/2018 in tema di fatturazione e in particolare con la possibilità di emettere e-fatture entro dieci giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, in attesa che detto termine sia innalzato a 15 giorni dal momento di effettuazione (la modifica è prevista dal disegno di legge recante semplificazioni fiscali, approvato in prima lettura dall’Aula della Camera il 15 maggio 2019).
La possibilità di “retro-imputare” le fatture alla liquidazione del periodo precedente non è ammessa per le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Le modifiche normative appena descritte e il mutamento nella gestione delle fatture ricevute nei primi giorni del mese per operazioni effettuate nel mese precedente portano a interrogarsi sulle modalità di compilazione del quadro VP del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
Il 31 maggio 2019, infatti, scade il termine per presentare il modello con riferimento alle operazioni del primo trimestre 2019 (oppure, per i soggetti IVA “mensili”, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019).

Nell’ambito della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, le operazioni passive di cui trattasi dovrebbero richiedere l’esposizione dell’imponibile nel rigo VP3 (“Totale operazioni passive”) relativo al mese di effettuazione dell’operazione e l’esposizione dell’imposta nel rigo VP5 (“IVA detratta”) relativo allo stesso mese vale a dire il periodo in cui l’imposta è computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche.
La soluzione appena indicata è coerente con la logica sottesa all’adempimento comunicativo ossia quella di riepilogare i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche per un determinato periodo infrannuale (mese o trimestre), nell’ottica di confrontare le risultanze della comunicazione rispetto ai versamenti effettuati e alla dichiarazione annuale.

Le istruzioni alla compilazione del quadro VP, tuttavia, essendo state approvate prima della modifica legislativa, non contengono espresse indicazioni in merito alla facoltà di “retro-imputare” la detrazione IVA al mese precedente (nel quale l’operazione si considera effettuata) per le fatture ricevute tardivamente, in ossequio al nuovo disposto dell’art. 1 del DPR 100/98.
In particolare, le istruzioni richiedono che nel rigo VP3 del modello si debba “indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25”.
In assenza di una precisazione delle istruzioni sul punto, la locuzione “annotate nel periodo di riferimento” dovrebbe essere letta intendendo che tale periodo non sia quello nel quale viene materialmente effettuata la registrazione della fattura di acquisto bensì il periodo nel quale, ai sensi del DPR 100/98, “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Le considerazioni appena espresse si riferiscono, con le dovute differenze nei termini di registrazione, anche ai soggetti passivi “trimestrali”, essendo stata riconosciuta anche per tale categoria di soggetti passivi l’applicabilità delle nuove regole in tema di detrazione IVA (cfr. risposte al Videoforum Italia Oggi del 23 gennaio 2019).

Considerazioni analoghe per l’esterometro

Anche per il c.d. “esterometro”, si ritiene che le fatture ricevute e registrate nei primi giorni del mese successivo debbano essere indicate nella comunicazione del mese precedente nel quale l’operazione si considera effettuata e l’imposta è computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche ex art. 1 del DPR 100/98. Diversamente da quanto avveniva per il c.d. “spesometro”, dunque, una fattura ricevuta il 2 marzo 2019 per un’operazione effettuata il 26 febbraio 2019 dovrà essere inclusa nella comunicazione relativa al momento di effettuazione (febbraio).

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