Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Obbligo INAIL anche per il socio amministratore unico


/ Fabrizio VAZIO Martedì, 21 maggio 2019
5-6 minuti

L’assicurazione INAIL del socio amministratore unico in una ditta non artigiana è da sempre un argomento dibattuto. In tempi più lontani gli ispettori dell’Istituto generalmente non assicuravano il soggetto in quanto l’orientamento era volto all’esclusione dalla tutela sulla base della considerazione che chi aveva pieni poteri di amministrazione ed era unico socio di una società era assimilabile all’imprenditore e quindi, come tale, assicurabile solo se artigiano.

In realtà la norma di riferimento è l’art. 4, comma 1, n. 7 del DPR 1124/1965: esso include, nell’ambito delle persone assicurate, “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2” del medesimo articolo (ossia di sovraintendenza al lavoro altrui).
Pertanto, i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società sono soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali se, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DPR 1124/1965, operino in via abituale con rapporto di dipendenza – almeno funzionale – dalla società datrice di lavoro.

Il problema è capire dunque cosa si intenda per “dipendenza funzionale”. Da ormai parecchi anni l’orientamento dell’Istituto è volto a ritenere che il rapporto di “dipendenza funzionale” non richieda che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vera e propria, ma vuole indicare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti.

In buona sostanza, la scelta di separare la personalità giuridica dalla persona dell’imprenditore fa sì che vi sia assicurabilità ove ovviamente il soggetto presti attività lavorativa: l’Istituto ha più volte precisato negli ultimi anni che non rileva l’osservazione che l’amministratore unico, in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sarebbe escluso da un rapporto di dipendenza funzionale e dunque dall’obbligo assicurativo INAIL.
La tutela opera a favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa in favore della società con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità (e quindi non meramente occasionale), perché ciò che rileva è la scelta fatta dai soci di costituire un vincolo associativo per l’esercizio dell’attività non assumendone individualmente e direttamente la gestione a titolo personale.

Fa eccezione il socio amministratore unico che svolga solo mansioni di sovrintendenza senza partecipare materialmente al processo produttivo, in quanto in tal caso, ai sensi della circolare INAIL n. 66/2008, il soggetto è tutelabile solo se venga accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.

Per completare il discorso, va precisato che il soggetto amministratore delegato al quale il consiglio di amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione (e il cui ruolo tende a coincidere con quello dell’imprenditore non essendo soggetto a quest’ultimo nemmeno nella forma attenuata del coordinamento continuativo) non è tutelabile: in questo caso non si tratta però di un socio, ma di un soggetto che è unicamente amministratore e che, come tale, se ha pieni poteri, non è considerabile a fini INAIL rientrante nell’area della parasubordinazione.

In sede di autoliquidazione va utilizzato l’imponibile da socio

Da ultimo va segnalato che per il soggetto che sia socio e amministratore l’imponibile da utilizzare in sede di autoliquidazione è quello relativo all’imponibile da socio poiché l’attività di amministratore è assorbita in quella di socio (cfr. circolare INAIL n. 32/2000).
Si tratta di un’annotazione importante perché talora erroneamente viene denunciato l’imponibile da amministratore e quindi spesso il massimale di rendita, qualora i compensi percepiti superino detto importo. Si tratta di un errore e va precisato che nel pagamento delle prestazioni il soggetto verrà comunque indennizzato come socio: quindi, in assenza di decreti provinciali in materia, l’imponibile sarà pari alla retribuzione di ragguaglio, ovvero al minimale di rendita, indipendentemente dal fatto che abbia percepito utili o meno.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...