/ Arianna ZENI Venerdì, 28 giugno 2019
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La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, e successivi provvedimenti, spetta anche nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali (per un approfondimento si veda l’apposita Monografia on line).
Anche in questi casi l’agevolazione spetta generalmente nella misura del 65%, ma è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 in relazione a determinate tipologie di interventi (es. finestre comprensive di infissi e schermature solari).
Le spese riguardanti i lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini della individuazione del limite di spesa detraibile.
In generale, inoltre, la detrazione spetta al singolo condòmino in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 c.c.
In alternativa al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 27 giugno 2019 n. 213, ha precisato che deve essere deliberato dall’unanimità dei condòmini che l’esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese sia a carico di un solo condomino (o a carico soltanto di alcuni).
Nel caso di specie, in un immobile composto da quattro unità immobiliari il condòmino proprietario dell’ultimo piano ha ottenuto da parte dell’assemblea l’autorizzazione a poter procedere con il rifacimento del tetto interamente a proprie spese.
In questo caso, precisa l’Amministrazione finanziaria, il soggetto che si è assunto l’onere di eseguire i lavori può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull’intero ammontare delle spese sostenute, entro il limite massimo stabilito dai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 a seconda della tipologia degli interventi.
Convenzione scritta tra tutti i proprietari per la cessione del credito
Per quanto riguarda la possibilità di cedere il credito, inoltre, il provv. Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017 n. 165110 ha specificato che “il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile”.
Quindi, in presenza di un’apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca a un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese per gli interventi sulle parti comuni (nel caso di specie le spese per il rifacimento del tetto), la detrazione spettante potrà essere ceduta a condizione che l’amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.