Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Spese per lavori su parti comuni detraibili da un solo condomino


/ Arianna ZENI Venerdì, 28 giugno 2019
3-4 minuti

La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, e successivi provvedimenti, spetta anche nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali (per un approfondimento si veda l’apposita Monografia on line).
Anche in questi casi l’agevolazione spetta generalmente nella misura del 65%, ma è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 in relazione a determinate tipologie di interventi (es. finestre comprensive di infissi e schermature solari).
Le spese riguardanti i lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini della individuazione del limite di spesa detraibile.
In generale, inoltre, la detrazione spetta al singolo condòmino in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 c.c.

In alternativa al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 27 giugno 2019 n. 213, ha precisato che deve essere deliberato dall’unanimità dei condòmini che l’esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese sia a carico di un solo condomino (o a carico soltanto di alcuni).

Nel caso di specie, in un immobile composto da quattro unità immobiliari il condòmino proprietario dell’ultimo piano ha ottenuto da parte dell’assemblea l’autorizzazione a poter procedere con il rifacimento del tetto interamente a proprie spese.
In questo caso, precisa l’Amministrazione finanziaria, il soggetto che si è assunto l’onere di eseguire i lavori può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull’intero ammontare delle spese sostenute, entro il limite massimo stabilito dai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 a seconda della tipologia degli interventi.

Convenzione scritta tra tutti i proprietari per la cessione del credito

Per quanto riguarda la possibilità di cedere il credito, inoltre, il provv. Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017 n. 165110 ha specificato che “il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile”.

Quindi, in presenza di un’apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca a un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese per gli interventi sulle parti comuni (nel caso di specie le spese per il rifacimento del tetto), la detrazione spettante potrà essere ceduta a condizione che l’amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...