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Bonus riqualificazione per tutti gli immobili delle imprese, anche locati


/ Arianna ZENI Mercoledì, 24 luglio 2019
4-5 minuti

La conclusione della Cassazione contrasta con i chiarimenti del Fisco, secondo cui la detrazione non spetta per gli immobili merce e patrimoniali

La detrazione IRPEF/IRES del 55-65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e art. 14 del DL n. 63/2013, spetta alle imprese, società comprese, per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.

Questo l’importante principio di diritto contenuto nella sentenza n. 19815 depositata ieri, 23 luglio 2019, della Cassazione che potrebbe mettere fine all’ingente contenzioso che si è creato in materia.
La conclusione cui giungono i giudici di legittimità contrasta con l’interpretazione finora fornita dall’Amministrazione finanziaria secondo cui il beneficio fiscale in questione spetterebbe soltanto per gli immobili strumentali delle imprese e non, invece, per gli immobili merce e patrimoniali (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2008 n. 340, ris. Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008 n. 303, guida Agenzia delle Entrate aggiornata da ultimo a febbraio 2019, risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 4 aprile 2019 n. 95).

In sostanza, secondo l’Agenzia delle Entrate ai titolari di reddito d’impresa l’agevolazione in esame spetta “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”, a condizione che per effetto dell’intervento, “consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.

Di diverso avviso la Suprema Corte che, dopo aver riassunto il quadro normativo di riferimento, ha affermato che il bonus fiscale finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti si rivolge a un’ampia platea di beneficiari, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, rileva la Cassazione, costituiscono sul piano giuridico soltanto un parere che non vincola né il contribuente che lo ha formulato né a maggior ragione il giudice (in tal senso, Cass. SS.UU. 2 novembre 2007 n. 23031).

La norma non pone limitazioni

La delimitazione del perimetro applicativo della detrazione che introduce l’Amministrazione finanziaria, inoltre, è incompatibile con l’interpretazione letterale delle norme riguardanti l’agevolazione fiscale, le quali non prevedono alcuna limitazione soggettiva.

La ratio legis della detrazione fiscale, evidenziano i giudici di legittimità, è chiara e consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico.
Le norme che disciplinano l’agevolazione, infatti, non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo, alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Unica eccezione riguarda gli immobili in locazione finanziaria per i quali l’art. 2 comma 2 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società concedente.

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