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E-fattura differita solo per i servizi effettuati


/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO Venerdì, 19 luglio 2019
5-6 minuti

La possibilità di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è riconosciuta, a determinate condizioni, oltre che per le cessioni di beni risultanti da DDT o da documenti analoghi, anche per le prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto” (art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72).

In merito alle condizioni che legittimano la fatturazione differita per le prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/2014, ha sottolineato come sia possibile avvalersi della “documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta”, mediante la quale possa individuarsi con certezza la prestazione eseguita, le parti contraenti e la data di effettuazione. Con riferimento a tale data, richiamando quanto disposto dall’art. 6 del DPR 633/72, si ricorda che, fatte salve specifiche eccezioni, le prestazioni di servizi si considerano generalmente effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Più recentemente, con la FAQ 27 novembre 2018 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto idonea allo scopo anche la lettera di incarico oppure la c.d. “fattura pro forma” (o avviso di parcella).

Dovendo procedere all’emissione della fattura in formato elettronico mediante SdI, risulta quindi essenziale l’indicazione degli elementi che consentano di identificare correttamente il momento in cui l’operazione può considerarsi effettuata.
A tal proposito, occorre sottolineare che, mentre per quanto concerne le cessioni di beni, nel file XML sono presenti campi per la valorizzazione dei dati relativi ai documenti di trasporto, non lo stesso può dirsi per le prestazioni di servizi. In tale caso è, peraltro, ragionevole ritenere che le informazioni concernenti le operazioni effettuate nel mese possano essere contenute nel campo “Causale” o nel campo “Altri dati gestionali” (potrebbe, infatti, essere applicato in via analogica quanto previsto dalla FAQ 27 novembre 2018 n. 14 e dalla FAQ 21 dicembre 2018 n. 49, in tema di dichiarazioni d’intento).
Ci si potrebbe, inoltre, avvalere della facoltà di allegare la documentazione in argomento al file XML trasmesso al Sistema di Interscambio, anche se non sussiste alcun obbligo al riguardo.

Il momento di effettuazione dell’operazione risulta assai rilevante sia per quanto concerne la valorizzazione del campo “Data” del file, sia per quanto attiene l’individuazione delle operazioni oggetto di fatturazione. A quest’ultimo riguardo va rilevato che l’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, nel disciplinare l’emissione della fattura differita, fa riferimento all’esecuzione di una pluralità di prestazioni effettuate nei confronti di un unico soggetto e non già all’effettuazione di una singola operazione.
Tuttavia, alla luce di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24 giugno 2014 n. 18, il differimento della fatturazione risulterebbe possibile anche nei casi in cui nel corso del mese sia effettuata nei confronti del medesimo soggetto una sola operazione (in senso conforme si veda anche interpello DRE Emilia Romagna n. 909-831/2018). Tale soluzione potrebbe consentire di optare per l’emissione di una fattura differita, attendendo la fine del mese per verificare se sia stato ricevuto dal proprio cliente un solo pagamento o più pagamenti frazionati.

In merito alla data da indicare nel file, la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019, riferendosi a operazioni effettuate nel mese di settembre 2019, ha affermato che si potrà generare la fattura elettronica e inviarla al Sistema di Interscambio “in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) con la data dell’ultima operazione”.

Pare, in ogni caso, possibile, come sottolineato da Assosoftware in una FAQ pubblicata il 28 giugno 2019 (frutto di interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate), riportare, nel campo “Data”, il giorno in cui la fattura è effettivamente emessa/trasmessa al Sistema di Interscambio, in aderenza con quanto previsto dal testo normativo.

ANC interviene sulla data della fattura

Sul punto si registra, infine, quanto rilevato ieri dall’Associazione nazionale commercialisti in una nota congiunta con Confimi Industria; secondo ANC, se l’operatore decidesse di indicare, nella fattura “riepilogativa”, la data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni, non vi sarebbe ostacolo alle attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria, né verrebbe apportato alcun danno all’Erario, ove, in ogni caso, l’IVA confluisca nella liquidazione periodica del mese di riferimento.

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